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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07954/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per detenzione di stupefacente destinato allo spaccio resta pertanto ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio. Nel ricorso ha contestato, in sostanza, la qualificazione della sostanza come destinata alla cessione a terzi, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non consentissero di escludere l'uso personale. Ha inoltre dedotto l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito già compiuta in appello con argomentazioni ritenute corrette; ha richiamato gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte territoriale, ossia il luogo di rinvenimento della droga, le modalità di confezionamento in 18 involucri occultati in una scatolina, il possesso di euro 110,00 non giustificati, e ha osservato che tali indici oggettivi erano idonei a sorreggere la finalità di spaccio. Anche le censure su pena e attenuanti generiche sono state reputate già adeguatamente risposte dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta da elementi oggettivi univoci e significativi della detenzione, come quantitativo, confezionamento e modalità di occultamento.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato in modo congruo e coerente.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 311 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a replicare questioni di fatto e di merito già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata, se la motivazione della decisione di merito è giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
  • La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere provata tramite elementi oggettivi convergenti, quali il confezionamento in più dosi, le modalità di occultamento, la disponibilità di denaro non giustificato e altri indici sintomatici incompatibili con l'uso personale.
  • La valutazione sulla pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'eventuale difetto assoluto di motivazione o la manifesta illogicità della stessa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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