Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04130/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 4 ottobre 1996 con cui, nell'ambito di una transazione volta a chiudere contrasti familiari e societari relativi alla sorte di una società di persone e all'utilizzazione di un locale commerciale, una parte si era obbligata a corrispondere all'altra una somma mensile 'vita natural durante' e, dopo otto anni, a riconoscerle quanto di sua competenza in caso di affitto o vendita dell'immobile. A seguito del mancato pagamento di alcune mensilità, la beneficiaria ottenne un decreto ingiuntivo; l'opposizione venne rigettata dal Tribunale di Milano, che qualificò la scrittura come vitalizio, e tale sentenza non fu impugnata. Successivamente l'obbligato propose davanti al Tribunale di Roma una autonoma azione di accertamento della nullità della scrittura, sostenendo che si trattasse in realtà di una donazione priva della forma dell'atto pubblico, con conseguenti effetti restitutori. Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Roma rigettarono la domanda ritenendo formato il giudicato esterno sulla validità e sulla qualificazione del negozio. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. per non avere la Corte d'appello disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della coniuge del ricorrente, anch'essa firmataria della scrittura; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per erronea applicazione del giudicato esterno, sostenendo che la precedente decisione non impedisse di far valere la nullità della scrittura come donazione nulla.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non ricorreva un litisconsorzio necessario sostanziale o processuale, perché la coniuge non era comproprietaria del bene e non aveva assunto obbligazioni verso la controparte; inoltre il ricorrente era carente di interesse alla deduzione, anche perché i figli erano stati parti del giudizio e avrebbero potuto eventualmente chiamare in causa la madre. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la precedente sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato per mancata impugnazione, copriva non solo l'esistenza del credito ma anche la qualificazione del rapporto e la validità dell'accordo transattivo costitutivo del vitalizio, precludendo la successiva azione di nullità. La Corte ha inoltre precisato che non vi era violazione del criterio della 'ragione più liquida', poiché il giudicato esterno costituiva questione pregiudiziale da esaminare prima del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 102 e 354 c.p.c.

    Il litisconsorzio necessario e la conseguente rimessione al primo giudice non erano configurabili perché la soggettività sostanziale della coniuge non emergeva come necessaria per la decisione sulla validità dell'accordo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata esclusa perché le censure erano infondate nel merito.

  • art. 324 c.p.c.

    La mancata impugnazione della precedente sentenza ha determinato il passaggio in giudicato con efficacia preclusiva.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti e copre il dedotto e il deducibile nei limiti oggettivi della decisione, precludendo nuove domande incompatibili con la decisione passata in giudicato.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Il giudice può esaminare per prima la questione logicamente e giuridicamente pregiudiziale, non essendo vincolato all'ordine prospettato dalle parti nelle questioni di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione definitiva sulla validità e qualificazione del rapporto preclude la proposizione di una nuova azione che miri a contestare l'invalidità del medesimo atto, quando la nuova domanda sia incompatibile con gli accertamenti coperti dal giudicato.
  • Il giudicato sostanziale copre non solo ciò che è stato espressamente deciso, ma anche le questioni che costituiscono presupposto logico e indefettibile della decisione, nonché i fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori e non dedotti.
  • Il vizio di omessa integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario non sussiste se il soggetto pretesamente pretermesso non è titolare di una situazione sostanziale inscindibile rispetto al rapporto controverso e non risulta portatore di un interesse giuridicamente rilevante alla partecipazione al giudizio.
  • Nel giudizio di merito il giudice può esaminare con priorità la questione pregiudiziale del giudicato esterno rispetto al merito della domanda, senza violare il principio della ragione più liquida.
  • La precedente decisione non impugnata che rigetta l'opposizione a un decreto ingiuntivo può consolidare la validità del rapporto obbligatorio e della sua qualificazione giuridica, con efficacia preclusiva anche rispetto a successive domande di nullità fondate su qualificazioni incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.