Cassazione Civile, Ordinanza n. 31603/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La lite origina da un’ordinanza ingiunzione con cui l’autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione pecuniaria per la collocazione, in un pubblico esercizio, di due apparecchi elettronici per il gioco lecito privi del nulla osta alla messa in esercizio. Il tribunale aveva accolto l’opposizione contro la sanzione; la corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’impugnazione proposta dalla P.A. In cassazione l’amministrazione deduceva violazione di norme interne e della direttiva 2006/123/CE, sostenendo che anche per gli apparecchi di intrattenimento senza vincita in denaro fosse legittimo pretendere il nulla osta di esercizio, poiché esisterebbero esigenze di ordine pubblico e tutela della salute dei consumatori idonee a giustificare il controllo preventivo, e che il nulla osta di esercizio non si risolverebbe in una duplicazione di quello di distribuzione. La parte resistente contrastava tali doglianze.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha applicato il principio già affermato in precedente arresto, secondo cui il nulla osta preventivo per gli apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco lecito, previsto dall’art. 38 della l. n. 388/2000 come modificato dalla l. n. 289/2002, è incompatibile con la normativa eurounitaria perché introduce un vincolo ingiustificato alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, non sorretto da un motivo di interesse generale. È invece legittimo il controllo pubblico successivo sulla conformità tecnica degli apparecchi già messi in esercizio, giustificato dalla tutela della salute dei consumatori, poiché tali apparecchi possono essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese; la Corte ha escluso l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato per il regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 38, commi 3 e 4, legge n. 388 del 2000
La previsione del nulla osta preventivo per gli apparecchi da intrattenimento lecito, come modificata dalla legge n. 289 del 2002, è ritenuta incompatibile con il diritto eurounitario perché introduce un vincolo preventivo ingiustificato.
art. 22, comma 2, legge n. 289 del 2002
È la norma che ha sostituito il testo dell’art. 38 richiamato; la Corte la considera nel quadro della disciplina del nulla osta preventivo poi dichiarata incompatibile con il diritto UE.
art. 22, comma 1, legge n. 289 del 2002
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina interna degli apparecchi da gioco.
art. 110, comma 9, lett. d), TULPS
È la disposizione sanzionatoria posta a base dell’ordinanza ingiunzione impugnata.
art. 110, comma 7, lett. c), TULPS
Individua gli apparecchi di intrattenimento leciti oggetto della controversia.
direttiva 2006/123/CE
La Corte la applica agli apparecchi di gioco lecito e afferma che essa ostacola un’autorizzazione preventiva non giustificata da un motivo di interesse generale.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/123/CE
Gli Stati membri possono subordinare l’accesso a un’attività di servizio a un regime autorizzatorio solo se non discriminatorio e giustificato da un motivo di interesse generale, e se non esiste misura meno restrittiva.
art. 2, lett. g), direttiva 2006/123/CE
Esclude dall’ambito della direttiva le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario; per i giochi leciti senza vincita in denaro la direttiva resta applicabile.
art. 4, direttiva 2006/123/CE
Definisce i motivi di interesse generale, tra cui ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica e tutela dei consumatori, richiamati dalla Corte per distinguere controlli ammessi e controlli vietati.
art. 1, comma 502, legge n. 111 del 2004
È richiamato come disposizione che ha previsto verifica tecnica e certificazione di conformità anche per gli apparecchi senza vincita in denaro.
art. 7, comma 3, d.l. n. 35 del 2005 convertito dalla legge n. 80 del 2005
È richiamato come norma di sostituzione del comma 502 dell’art. 1 della legge n. 111/2004 nel quadro della verifica tecnica degli apparecchi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È menzionato in relazione all’ulteriore contributo unificato, escluso nel caso concreto per la prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per gli apparecchi e congegni di intrattenimento qualificabili come gioco lecito, il rilascio di un nulla osta preventivo all’esercizio non è giustificabile se si traduce in un ostacolo non necessario alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
- Nei settori liberalizzati dalla direttiva 2006/123/CE, un regime autorizzatorio preventivo è legittimo solo se sorretto da un motivo di interesse generale e se la finalità non può essere raggiunta con misure meno restrittive.
- La tutela dell’ordine pubblico e della salute dei consumatori può giustificare controlli pubblici successivi o tecnici sugli apparecchi già immessi in esercizio, ma non un’autorizzazione preventiva duplicativa rispetto ai controlli già svolti dal produttore o distributore.
- Quando la disciplina tecnica già assicura la conformità dell’apparecchio alle regole del gioco lecito, non è consentito imporre ulteriori adempimenti preventivi non necessari, se privi di autonoma giustificazione in termini di interesse generale.
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