Cassazione Civile, Ordinanza n. 08590/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolari attività)
La controversia
La lite nasce da una controversia tra la proprietaria di un cortile e i titolari di un laboratorio per l'asserito esercizio, sul fondo della prima, di una servitù di scarico fognario a servizio del laboratorio. In primo grado la proprietaria aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza della servitù e il risarcimento dei danni; i convenuti avevano resistito, deducendo in via riconvenzionale l'acquisto della servitù per usucapione. Con successivo giudizio la medesima attrice chiedeva inoltre il ristoro delle somme necessarie per eliminare i danni derivanti dallo scarico di sostanze inquinanti e dall'impossibilità di utilizzare parte del fabbricato, allegando la presenza di amianto nelle tubazioni e di rame e zinco nel cortile. La Corte d'appello ha ritenuto cessata la materia del contendere sulle domande relative alla servitù, poiché lo scarico era stato disattivato e le tubature rimosse, e ha confermato il rigetto delle domande risarcitorie. In cassazione la ricorrente ha dedotto: motivazione apparente e violazione delle norme processuali e sostanziali in relazione alla cessazione della materia del contendere; omesso esame di un fatto decisivo circa l'esistenza di due bagni nel laboratorio; nullità della sentenza per avere escluso il danno in re ipsa; violazione delle norme in tema di responsabilità aquiliana e ambientale per l'esclusione del danno da inquinamento e del danno esistenziale; omesso esame di documenti ritenuti decisivi. Gli intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la statuizione di cessazione della materia del contendere sulle domande di negatoria servitutis e di usucapione, osservando che il venir meno dello scarico e della tubatura aveva fatto cessare l'interesse delle parti a una decisione di merito, salva la sola regolazione delle spese. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente o illogica. Quanto ai motivi di censura sulla prova del danno, la Corte ha rilevato che la decisione di merito si era fondata sulla consulenza tecnica, la quale aveva escluso infiltrazioni, sversamenti nocivi, cedimenti significativi e pericoli per la salute; pertanto le doglianze tendevano solo a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha anche escluso l'ammissibilità delle doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto di specificità, per novità della questione e, per la parte confermata in appello, per doppia conforme. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 1170 c.c.
richiamato come base dell'azione introduttiva, nel contesto della tutela contro l'asserita servitù e delle domande conseguenti
invocato per dedurre un vizio di motivazione apparente e la nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la ponderazione delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito
richiamato nei motivi di ricorso in relazione al giudicato e alla pretesa preclusione derivante da una precedente sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge; ritenute inammissibili perché risolventesi in una diversa lettura del fatto
richiamato in relazione alla domanda di negatoria servitutis
richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate in tema di servitù
invocato ai fini della liquidazione del danno
richiamato quale fondamento della responsabilità aquiliana, ma la Corte ha escluso la prova del danno
richiamato in tema di danni conseguenti a violazioni di norme edilizie o di distanza
richiamato tra le disposizioni in tema di distanze e rapporti di vicinato
richiamato nei motivi, ma non ritenuto decisivo ai fini della decisione
richiamato dalla ricorrente in materia ambientale/inquinamento
richiamato dalla ricorrente in materia ambientale/inquinamento
art. 58 d.lgs. n. 152/1999
richiamato dalla ricorrente in materia ambientale
art. 2 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta lesione di diritti fondamentali
art. 14 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta lesione di diritti fondamentali
art. 32 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto alla salute
richiamata in relazione alla presenza di amianto nelle tubazioni
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti/documenti decisivi; la Corte ha escluso la censura per novità, difetto di specificità, rivalutazione del merito e doppia conforme
richiamato nella definizione del "fatto" decisivo ai fini del vizio di omesso esame
citato come base del ricorso introduttivo nel testo; la decisione riguarda però soprattutto gli effetti processuali della cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che eliminano l'interesse attuale delle parti alla decisione di merito; non è necessario un accordo espresso sulla fondatezza originaria delle rispettive pretese.
- La valutazione sulla sussistenza della cessazione della materia del contendere appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non mediante una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione apparente è escluso quando la sentenza di merito esponga, in modo comprensibile, il percorso logico seguito per pervenire alla decisione, anche se non condiviso dalla parte soccombente.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o di sostituzione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o di una questione giuridica.
- La deduzione di un fatto o di una questione per la prima volta in cassazione è inammissibile se non risulta che la stessa sia stata ritualmente introdotta nei precedenti gradi di merito.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una doppia conforme sul punto controverso, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile nei limiti consentiti dalla legge.
- In tema di responsabilità per asseriti danni da scarichi o inquinamento, la parte attrice deve dimostrare in concreto la presenza del danno e del nesso causale, non essendo sufficiente invocare in astratto un danno in re ipsa.
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