Cassazione Civile, Ordinanza n. 33502/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratrici avevano chiesto, in relazione a rapporti di lavoro e collaborazione parasubordinata intrattenuti con un ente locale associativo, l'accertamento del diritto alla conversione dei rapporti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate; in via di appello la corte territoriale ha invece escluso la conversione ma ha riconosciuto un risarcimento per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, liquidandolo in sette mensilità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 558, L. 296/2006, sostenendo che, essendo i rapporti non conformi all'art. 36 d.lgs. 165/2001 perché non riferiti a esigenze temporanee ed eccezionali, la stabilizzazione sarebbe stata obbligatoria e non discrezionale; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 in punto di quantificazione del danno da abusiva reiterazione, lamentando che il danno c.d. comunitario fosse stato indebitamente ridotto mediante il parametro dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che, nel pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione opera solo nei limiti delle disponibilità finanziarie, delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno; in assenza dei presupposti non sorge un diritto soggettivo alla stabilizzazione né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la liquidazione del danno effettuata dalla corte territoriale, parametrata all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, è conforme al principio di effettività della tutela e ai principi delle Sezioni Unite sulla abusiva reiterazione dei contratti a termine, quale danno presunto con funzione anche sanzionatoria e quantificabile entro un minimo e un massimo, salvo prova di un maggior pregiudizio. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 558, L. 296/2006
la stabilizzazione del personale negli enti pubblici non è un diritto soggettivo incondizionato, ma opera nei limiti dei presupposti soggettivi, delle disponibilità finanziarie, delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno
disciplina i rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato e non consente di desumere un diritto alla stabilizzazione o alla proroga in assenza dei presupposti di legge
costituisce parametro generale di liquidazione del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, con misura compresa tra un minimo e un massimo, salvo prova del maggior pregiudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la stabilizzazione dei rapporti è subordinata alla presenza dei requisiti di legge e dei vincoli finanziari e organizzativi dell'ente; in mancanza di tali presupposti non nasce un diritto soggettivo alla stabilizzazione né alla proroga del contratto in scadenza.
- L'illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego può essere compensata mediante un danno presunto con funzione anche sanzionatoria, liquidabile secondo il criterio generale previsto dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010.
- La prova di un pregiudizio maggiore resta possibile, ma in difetto la liquidazione standardizzata del danno è coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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