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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20515/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

La società esecutata ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato due opposizioni avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in favore del custode giudiziario e del professionista delegato alla vendita nell'ambito di un'espropriazione immobiliare avente a oggetto un albergo di sua proprietà. In fatto, la procedura esecutiva era stata più volte sospesa, la prima asta era andata deserta, poi la procedura era stata riattivata; successivamente il debitore aveva pagato il creditore procedente, che aveva rinunciato all'espropriazione prima della vendita fissata. La ricorrente contestava la liquidazione del compenso del custode ai sensi del d.m. 80/2009, lamentando la mancata corretta applicazione del criterio percentuale per scaglioni sul valore dell'immobile, la mancata riduzione del compenso per l'estinzione del processo prima della vendita e l'ingiustificata maggiorazione per eccezionale difficoltà dell'incarico. Contestava inoltre la liquidazione del compenso del delegato alla vendita ai sensi del d.m. 227/2015, deducendo che il professionista aveva svolto solo attività fino all'avviso di vendita, che la liquidazione includeva anche attività successive non svolte e che la maggiorazione per complessità era stata riconosciuta senza adeguata base fattuale. Il resistente ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che dovesse applicarsi il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di tardività, affermando che l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 decisa con ordinanza è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione nel termine breve di sessanta giorni dalla notificazione oppure nel termine lungo di sei mesi dal deposito. Nel merito ha ritenuto fondati entrambi i motivi, rilevando che la motivazione del Tribunale era apparente, generica e in parte contraddittoria: aveva confuso criteri diversi relativi alla liquidazione del custode e del delegato, aveva omesso di confrontarsi con le specifiche contestazioni della parte opponente e non aveva illustrato in modo concreto le attività poste a base della liquidazione né le ragioni delle maggiorazioni. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, perché riesamini specificamente le opposizioni applicando i criteri distinti previsti dal d.m. 80/2009 e dal d.m. 227/2015 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    L'ordinanza resa sull'opposizione in materia di compensi degli ausiliari del giudice è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    La decisione sull'opposizione segue il rito previsto per tale controversia, ma l'impugnazione avviene nei termini del ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Si applica il ricorso straordinario avverso provvedimenti non altrimenti impugnabili che incidono con definitività su diritti soggettivi.

  • art. 327 c.p.c.

    Per il ricorso straordinario per cassazione opera il termine lungo di sei mesi dal deposito del provvedimento, in assenza di notificazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione dell'ordinanza deve essere effettiva e non meramente apparente; la sua carenza integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 2 d.m. 80/2009

    Regola il compenso del custode giudiziario a percentuale per scaglioni sul valore del bene e prevede, nei casi previsti, riduzioni e maggiorazioni da motivare specificamente.

  • art. 2 d.m. 227/2015

    Regola il compenso del professionista delegato alla vendita, con criteri autonomi rispetto a quelli del custode e con eventuale maggiorazione solo se giustificata dalla complessità delle attività svolte.

  • art. 2, comma 5, d.m. 80/2009

    L'eventuale maggiorazione fino al 20% per eccezionale difficoltà nello svolgimento dell'incarico deve essere specificamente motivata.

  • art. 2, comma 3, d.m. 227/2015

    La maggiorazione fino al 60% per la complessità delle attività svolte richiede una motivazione puntuale sulle concrete attività e sulla loro particolare complessità.

  • art. 2, comma 3, d.m. 80/2009

    Se il processo esecutivo si estingue prima della vendita, il compenso del custode va ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta.

  • art. 2, comma 1, lett. c, d.m. 227/2015

    La rinuncia all'espropriazione da parte del creditore prima della vendita incide specificamente sulla liquidazione del compenso del delegato.

Massime di principio

  • L'ordinanza che decide sull'opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice ex art. 170 d.P.R. 115/2002 è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, soggetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. in mancanza di notificazione del provvedimento.
  • La motivazione del provvedimento che liquida compensi a custode giudiziario e a professionista delegato alla vendita deve essere concreta, specifica e coerente con le doglianze dedotte; un richiamo generico al fascicolo o a principi astratti integra motivazione apparente.
  • La liquidazione del compenso del custode e quella del delegato alla vendita sono regolate da fonti diverse e non sovrapponibili; il giudice deve applicare separatamente i rispettivi criteri normativi senza confondere il valore del bene, la base di calcolo e le eventuali riduzioni o maggiorazioni.
  • Le maggiorazioni percentuali previste per eccezionale difficoltà o per complessità delle attività svolte non possono essere riconosciute in modo automatico, ma richiedono un accertamento e una motivazione specifici sulle concrete attività e sulle ragioni dell'incremento.
  • In caso di estinzione della procedura prima della vendita o di rinuncia del creditore procedente, il giudice deve valutare l'incidenza di tale evenienza sulla misura del compenso, secondo i criteri espressamente previsti per ciascun ausiliario.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteTitolo esecutivoEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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