Cassazione Civile, Ordinanza n. 10303/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva stipulato un accordo del 2 luglio 2007 nell'ambito di un più ampio rapporto di collaborazione commerciale con un'altra società. Quest'ultima, sostenendo di aver svolto attività di procacciamento di affari in favore della prima, aveva ottenuto in arbitrato una condanna al pagamento di euro 400.000 quale corrispettivo/royalty. La società soccombente in arbitrato aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, deducendo tra l'altro: l'erronea applicazione di criteri di equità invece che di diritto; la violazione dei principi della domanda e del contraddittorio per avere l'arbitro valorizzato un collegamento tra più rapporti contrattuali non dedotto; la violazione dell'art. 829, n. 9, c.p.c.; e la mancata rilevazione della nullità del contratto per difetto di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del lodo. In cassazione la medesima società ha proposto cinque motivi, sostanzialmente riproponendo le censure sull'equità del lodo, sull'asserita decisione ultra/extra petita e sul presunto rilievo officioso della nullità del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo, pur formalmente rivolto contro la sentenza di appello, censurava in realtà direttamente il lodo arbitrale, mentre nel giudizio di legittimità contro la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo la Corte può scrutinare solo la decisione impugnata e non sostituirsi agli arbitri nella ricostruzione dei fatti. Ha poi ritenuto inammissibili anche i motivi sulla pretesa violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, perché il giudizio di impugnazione del lodo non consente un riesame del merito e dell'interpretazione dei contratti, salvo mancanza assoluta di motivazione non dedotta nella specie. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità per difetto di causa, poiché non veniva censurata la ratio decidendi della Corte d'appello, che aveva escluso ogni sindacato sulla valutazione di merito dell'esistenza della causa contrattuale in sede di impugnazione del lodo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al sindacato sulla decisione arbitrale e alla dedotta violazione del criterio di equità o di diritto.
Richiamato come parametro di impugnazione del lodo per violazione di regole di ordine pubblico e del contraddittorio; la Corte esclude che le censure proposte ne integrino i presupposti.
Evocato dalla ricorrente per lamentare decisione su fatti non oggetto di domanda.
Evocato dalla ricorrente per lamentare violazione del contraddittorio su questioni interpretative e fattuali.
Richiamato per contestare l'uso dei criteri ermeneutici contrattuali nella decisione arbitrale.
Richiamato dalla ricorrente come norma imperativa la cui violazione avrebbe integrato nullità del contratto; la Corte osserva che la questione è stata prospettata come difetto di causa e non come specifica illiceità dedotta e sindacabile in questa sede.
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte non può riesaminare direttamente il lodo, ma solo controllare la correttezza giuridica e la congruità della motivazione della sentenza di appello che si è pronunciata sull'impugnazione.
- Le censure che, sotto l'apparenza della violazione di norme processuali o di legge, mirano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, dell'interpretazione del contratto o della valutazione dei fatti compiuta dagli arbitri sono inammissibili, salvo il caso di motivazione assolutamente mancante o meramente apparente.
- L'accertamento del collegamento negoziale e dell'interdipendenza funzionale tra più contratti è questione di fatto e di interpretazione della volontà delle parti: se sorretto da motivazione adeguata e secondo criteri ermeneutici corretti, non è sindacabile in sede di legittimità.
- In sede di impugnazione del lodo arbitrale, la deduzione di violazione del principio della domanda o del contraddittorio non può risolversi nella contestazione del contenuto sostanziale della decisione o nell'allegazione di una diversa ricostruzione dei fatti, ma richiede la dimostrazione di una reale lesione del perimetro del thema decidendum o del diritto di difesa.
- La nullità del contratto per illiceità della causa o contrasto con norme imperative, per essere utilmente scrutinata nel giudizio di impugnazione del lodo, deve essere effettivamente dedotta e deve incidere su una ratio decidendi censurata; non è sufficiente una contestazione generica dell'esistenza della causa contrattuale.
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