Cassazione Penale, Sentenza n. 17754/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato mediante difensore, con censure per: 1) presunto difetto di prova della reiterazione nel biennio (cioè della recidiva specifica richiesta per l'aggravazione o per l'applicazione di norme specifiche); 2) omessa considerazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.; 3) mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; 4) mancata riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; 5) omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo ritenuto pari a cinque anni per il fatto commesso il 31/07/2017). Pur avendo ritenuto il ricorso ammissibile e non manifestamente infondato, ha ufficialmente dichiarato la causa estintiva della punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano. Non è stata pronunciata assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché dagli atti non risultava in modo evidente l'insussistenza del fatto-reato.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada
Norma che sanziona la guida senza patente; era il capo di imputazione per il fatto commesso il 31/07/2017 (circolazione alla guida di un autocarro privo di patente).
Prevede le cause di giustificazione (es. stato di necessità, legittima difesa); il ricorrente aveva chiesto che fosse presa in considerazione, ma la Corte di legittimità non ha esaminato il merito di tale causa perché è intervenuta l'estinzione per prescrizione.
Riguarda il riconoscimento delle attenuanti generiche; il ricorrente aveva domandato il loro riconoscimento, ma tale richiesta è divenuta priva di rilievo a fronte dell'estinzione del reato.
art. 129 Codice di Procedura Penale
Consente alla Corte di cassazione, nei casi in cui dopo la sentenza impugnata sia intervenuta una causa di non punibilità (es. prescrizione), di rilevarla e dichiararla e, se del caso, di assolvere quando l'insussistenza del fatto risulti in modo evidente; nel caso di specie la Corte ha dichiarato l'estinzione per prescrizione ma non ha assolto di merito perché l'insussistenza del fatto non era manifestamente evidente.
prescrizione del reato (termine massimo ritenuto)
La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione massimo per il reato contestato fosse di cinque anni e che tale termine fosse spirato rispetto alla data del fatto (31/07/2017), determinando l'estinzione della punibilità.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio d'impugnazione, matura la prescrizione o altra causa estintiva della punibilità, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione determina l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio; ciò rende in gran parte inammissibili o irrilevanti le doglianze relative a misure estintive o diminutive della pena (es. sospensione condizionale, conversione in pena pecuniaria, attenuanti), che rimangono prive di oggetto.
- La Corte non può pronunciare un'assoluzione 'di merito' a meno che l'insussistenza del fatto non emerga in modo evidente dagli atti; quando questo non avviene, si dichiara l'estinzione ma non l'innocenza sul piano materiale.
- Chi impugna dovrebbe verificare con attenzione i termini di prescrizione e gli effetti temporali della proposizione del ricorso: l'instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione può consentire di far valere cause estintive sopravvenute dopo la sentenza impugnata.
- Le censure relative a circostanze attenuanti o cause di giustificazione restano rilevanti solo se l'azione penale non si estingue; in caso di estinzione per prescrizione, tali questioni diventano in concreto prive di conseguenze pratiche sulla punibilità.
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