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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17754/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato mediante difensore, con censure per: 1) presunto difetto di prova della reiterazione nel biennio (cioè della recidiva specifica richiesta per l'aggravazione o per l'applicazione di norme specifiche); 2) omessa considerazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.; 3) mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; 4) mancata riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; 5) omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo ritenuto pari a cinque anni per il fatto commesso il 31/07/2017). Pur avendo ritenuto il ricorso ammissibile e non manifestamente infondato, ha ufficialmente dichiarato la causa estintiva della punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano. Non è stata pronunciata assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché dagli atti non risultava in modo evidente l'insussistenza del fatto-reato.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada

    Norma che sanziona la guida senza patente; era il capo di imputazione per il fatto commesso il 31/07/2017 (circolazione alla guida di un autocarro privo di patente).

  • art. 54 Codice Penale

    Prevede le cause di giustificazione (es. stato di necessità, legittima difesa); il ricorrente aveva chiesto che fosse presa in considerazione, ma la Corte di legittimità non ha esaminato il merito di tale causa perché è intervenuta l'estinzione per prescrizione.

  • art. 62-bis Codice Penale

    Riguarda il riconoscimento delle attenuanti generiche; il ricorrente aveva domandato il loro riconoscimento, ma tale richiesta è divenuta priva di rilievo a fronte dell'estinzione del reato.

  • art. 129 Codice di Procedura Penale

    Consente alla Corte di cassazione, nei casi in cui dopo la sentenza impugnata sia intervenuta una causa di non punibilità (es. prescrizione), di rilevarla e dichiararla e, se del caso, di assolvere quando l'insussistenza del fatto risulti in modo evidente; nel caso di specie la Corte ha dichiarato l'estinzione per prescrizione ma non ha assolto di merito perché l'insussistenza del fatto non era manifestamente evidente.

  • prescrizione del reato (termine massimo ritenuto)

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione massimo per il reato contestato fosse di cinque anni e che tale termine fosse spirato rispetto alla data del fatto (31/07/2017), determinando l'estinzione della punibilità.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio d'impugnazione, matura la prescrizione o altra causa estintiva della punibilità, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione determina l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio; ciò rende in gran parte inammissibili o irrilevanti le doglianze relative a misure estintive o diminutive della pena (es. sospensione condizionale, conversione in pena pecuniaria, attenuanti), che rimangono prive di oggetto.
  • La Corte non può pronunciare un'assoluzione 'di merito' a meno che l'insussistenza del fatto non emerga in modo evidente dagli atti; quando questo non avviene, si dichiara l'estinzione ma non l'innocenza sul piano materiale.
  • Chi impugna dovrebbe verificare con attenzione i termini di prescrizione e gli effetti temporali della proposizione del ricorso: l'instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione può consentire di far valere cause estintive sopravvenute dopo la sentenza impugnata.
  • Le censure relative a circostanze attenuanti o cause di giustificazione restano rilevanti solo se l'azione penale non si estingue; in caso di estinzione per prescrizione, tali questioni diventano in concreto prive di conseguenze pratiche sulla punibilità.

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