Cassazione Penale, Sentenza n. 31891/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il provvedimento della Corte d'appello di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'ordine di esecuzione delle pene concorrenti emesso dalla Procura Generale, denunciando: 1) vizio nella determinazione della continuazione e unificazione delle sentenze (contestando la mancata riconsiderazione in sede esecutiva della continuazione già valutata in sede di cognizione); 2) violazione dell'art. 666 c.p.p. per mancata correzione dell'ordine di esecuzione che avrebbe indebitamente suddiviso l'esecuzione in due cumuli parziali. Sostiene che la decisione di inammissibilità sia erronea perché il provvedimento richiamato dal giudice sarebbe riferito ad altre questioni.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato e, per larga parte, inammissibile. Sul primo motivo ha confermato che la questione sulla continuazione è infondata: le sentenze erano già state unificate in sede di cognizione (art. 81 c.p.) e pertanto non va effettuata una nuova unificazione in sede esecutiva che avrebbe comportato una indebita riduzione degli aumenti per continuazione già determinati. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la questione relativa alla scissione dei cumuli era già stata decisa dal giudice dell'esecuzione (provv. 22/7/2022) e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.1 n.17531/2023), essendo corretto operare la suddivisione dei periodi a far tempo dalla data di scarcerazione del Marando (20/6/2013). Ha richiamato il principio che il reato continuato crea un'unicità giuridica fittizia ma che, ai fini dell'esecuzione e della fungibilità, occorre considerare le date di consumazione dei singoli episodi; di conseguenza il motivo diretto a rimettere in discussione questione già irrevocabilmente decisa è inammissibile. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per chiedere la correzione dell'ordine di esecuzione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la questione relativa alla suddivisione dei cumuli era già stata giudicata e non poteva essere riaperta. Quindi l'art. 666 non può essere usato per rimettere in discussione questioni irrevocabilmente decise senza specificare un diverso profilo non già esaminato.
La Corte ha richiamato che la continuazione e l'unificazione delle sentenze erano già state operate in sede di cognizione ai sensi dell'art. 81 c.p.; perciò non è necessaria (né corretta) una ulteriore unificazione in sede esecutiva che riduca gli aumenti già determinati.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale richiamata come titolo del delitto per il quale il Marando era stato condannato (associazione/concorso per narcotraffico). Nella decisione di cassazione non è riconsiderata la colpevolezza, ma la questione è contestuale all'esecuzione delle pene inflitte per tali reati.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamata in rapporto ai singoli episodi di traffico/introduzione di stupefacenti oggetto delle condanne; usata nel ricordo dei fatti già giudicati, non oggetto di nuova valutazione nella presente sede.
Massime di principio
- Se la continuazione tra reati è già stata riconosciuta e valutata in sede di cognizione (art. 81 c.p.), non è possibile ottenere in sede esecutiva una ulteriore 'unificazione' finalizzata a ridurre gli aumenti già calcolati: l'operazione andava fatta in fase di determinazione della pena.
- Le questioni di esecuzione che sono ormai state decise con provvedimenti irrevocabili o già oggetto di giudicato di legittimità sono inammissibili se riproposte senza indicare profili nuovi non ancora esaminati.
- Per la determinazione della fungibilità o per la valutazione della scissione dei cumuli rilevano le date di consumazione dei singoli reati: pene già scontate prima della consumazione di altri episodi non sono automaticamente considerate espiate ai fini della compensazione/fungibilità.
- Un ricorso fondato sull'art. 666 c.p.p. richiede la specificazione di un errore concreto nell'ordine di esecuzione: non basta contestare l'esito complessivo quando la stessa questione è già stata valutata e respinta in precedenti pronunce.
- Quando si impugnano decisioni sull'esecuzione delle pene è fondamentale documentare in modo chiaro e puntuale la discrepanza fattuale o giuridica rispetto alle decisioni anteriori: la mera riproposizione di ragioni già valutate comporta l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31843/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31845/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31846/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31850/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31851/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31852/2025 del 24/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →