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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34600/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rilascio di un immobile sito in Galatone, occupato da una persona che lo riteneva ancora attribuitogli dalla cooperativa edilizia originaria. La controparte sosteneva invece di aver acquistato validamente l'immobile con atto pubblico stipulato con il liquidatore della cooperativa. In primo grado il giudice aveva dichiarato la nullità della compravendita per contrarietà a norme imperative, aveva rigettato la domanda di rilascio e aveva respinto le domande risarcitorie e di usucapione dell'occupante. In appello la decisione è stata riformata, con condanna al rilascio dell'immobile. Il ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, censurava principalmente: l'asserita violazione del divieto di nova in appello; il preteso errato riparto dell'onere della prova sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina speciale delle cooperative sovvenzionate; la negata applicabilità del R.D. n. 1165/1938 alla cooperativa; l'accertata esclusione del ricorrente dalla compagine sociale; il mancato riconoscimento del possesso utile ad usucapionem e dell'interversione del possesso; la ritenuta inopponibilità alla terza acquirente delle eccezioni fondate sul preteso status di socio; nonché la statuizione sulla possibilità del liquidatore di alienare i beni sociali. Il ricorrente denunciava anche vizi motivazionali e di valutazione delle prove, chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato innanzitutto la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per esposizione lacunosa dei fatti processuali essenziali, non essendo state riportate in modo adeguato le difese della controparte, il contenuto completo della sentenza di primo grado, i motivi di appello e le difese nel secondo grado. Ha poi ritenuto che tutti i singoli motivi fossero inammissibili o infondati, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, delle prove e dei documenti, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha affermato che la cooperativa poteva essere assoggettata alla disciplina speciale solo se concretamente sovvenzionata dallo Stato, circostanza non provata dal ricorrente; ha ribadito che spettava al ricorrente dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità; ha confermato l'accertata esclusione del ricorrente dalla cooperativa; ha escluso che l'assegnazione dell'alloggio integrasse di per sé possesso utile ai fini dell'usucapione in mancanza di interversione; e ha considerato inconferenti le doglianze sull'atto del liquidatore e sulla presunta nullità della cessione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti di causa e delle fasi processuali rilevanti; la mancanza di tale esposizione rende il ricorso inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Quando si fonda su atti e documenti del giudizio di merito, il ricorso deve riprodurli o indicarli puntualmente; il semplice richiamo non basta.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nova in appello non può essere scrutinato se il ricorso non consente di verificare con precisione il contenuto delle difese e dei motivi di gravame.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Non è consentito usare formalmente le censure di violazione di legge, nullità o omesso esame per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità della cessione e dell'applicabilità della disciplina speciale grava su chi li invoca.

  • art. 1140 c.c.

    L'assegnazione dell'alloggio non comporta automaticamente possesso utile ad usucapionem; occorre una situazione possessoria effettiva e l'animus possidendi.

  • art. 1141 c.c.

    La trasformazione della detenzione in possesso richiede un'interversione da accertare in fatto dal giudice di merito.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge, possesso che nel caso concreto è stato escluso.

  • art. 115 c.p.c.

    È censurabile solo l'utilizzo processuale della prova in violazione delle regole legali; non è invece ammessa una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale; non basta lamentare una motivazione insufficiente o non condivisa.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità radicale della cessione non sussiste se manca il presupposto dell'applicabilità della disciplina speciale invocata.

  • art. 24 Cost.

    Il richiamo al diritto di difesa non consente di superare le preclusioni processuali né di introdurre in cassazione questioni di fatto non adeguatamente dedotte.

  • art. 45 Cost.

    La disciplina speciale delle cooperative sovvenzionate si applica solo in presenza del concreto sovvenzionamento pubblico, non per mera previsione statutaria.

  • R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

    La disciplina speciale sugli alloggi popolari si applica alle cooperative solo se effettivamente sovvenzionate dallo Stato; la semplice previsione nello statuto o nel regolamento non basta.

  • art. 2530 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla esclusione del socio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a rivalutare fatti e documenti.

  • art. 2533 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla esclusione del socio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a rivalutare fatti e documenti.

  • art. 2535 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla esclusione del socio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a rivalutare fatti e documenti.

  • art. 2932 c.c.

    Il ricorrente aveva dedotto di aver promosso un separato giudizio per esecuzione specifica del contratto non concluso; ciò è stato valorizzato come indice incompatibile con l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa a favore della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto alla ricostruzione dei fatti di causa e delle difese svolte nei gradi di merito; la mancanza di tale esposizione può determinare l'inammissibilità dell'intero ricorso.
  • Le censure che, sotto l'etichetta di violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di un fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Chi eccepisce la nullità di un contratto o l'applicabilità di una disciplina speciale deve allegare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione, compreso il presupposto concreto che rende operante la normativa invocata.
  • In tema di cooperative edilizie, la soggezione alla disciplina speciale degli alloggi popolari richiede un effettivo sovvenzionamento pubblico; la sola previsione statutaria o regolamentare del possibile ricorso a contributi pubblici non è sufficiente.
  • L'assegnazione di un alloggio, specie se accompagnata dal pagamento delle rate del mutuo alla cooperativa, è normalmente compatibile con una detenzione qualificata e non prova di per sé il possesso utile ai fini dell'usucapione.
  • L'interversione del possesso è un fatto da accertare in concreto dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura delle prove.
  • Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale: non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Una pronuncia che dichiari inammissibile il ricorso può essere accompagnata, se il gravame è connotato da palese abusività, dalla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dal contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContratto preliminarePossessoImpugnazioniProve
RamiImmobiliareProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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