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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22654/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 02/07/2024 della Corte di Appello di Catanzaro che aveva riformato la sentenza del G.U.P. (05/10/2022) su plurimi capi: partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 c.p., capo C1), reato relativo all'elusione delle accise/IVA su prodotti petroliferi (art. 49 D.Lgs. 504/1995, capo C2), interposizione fittizia (art. 512-bis c.p., capo C16) e contestuale applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione, travisamento della prova, interpretazione errata delle intercettazioni e carenza di elementi idonei a provare il suo ruolo apicale o la compartecipazione specifica, nonché l'uso di elementi probatori provenienti da altro procedimento per sostenere l'aggravante mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla responsabilità per i reati contestati ai capi C1, C2 e C16 (perché si risolvono in una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito). Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa): ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante in relazione al capo C1 e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto, rilevando che la motivazione della Corte di appello non aveva verificato in modo rigoroso e specifico la finalità di agevolare il clan dei Casalesi (mancava la dimostrazione che l'agevolazione fosse scopo integrante l'accordo associativo e che i singoli partecipi l'avessero condivisa) e non era stato precisato in cosa consista concretamente l'agevolazione. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibili per tardività le richieste di condanna alle spese presentate dalle parti civili (Comune di Limbadi e Provincia di Vibo Valentia).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sulla associazione per delinquere. La Corte di merito ha ricostruito struttura, finalità e funzionamento dell'associazione e ha ritenuto acquisita la sua sussistenza; la cassazione ha ritenuto che la partecipazione dei singoli al sodalizio sia valutazione di merito non sindacabile se ben motivata.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per l'agevolazione di un'associazione mafiosa. La Corte di Cassazione precisa che per configurarla è necessaria la prova rigorosa che il reato sia stato commesso con la finalità specifica di favorire un'associazione mafiosa determinata e la consapevolezza/ condivisione di tale finalità da parte dei singoli; la motivazione deve dimostrare come si sia concretamente realizzata l'agevolazione.

  • art. 49 D.Lgs. 504/1995

    Norma relativa alle fattispecie di contrabbando/illecito in materia di accise. La Corte di merito ha ritenuto che Mercadante abbia ideato o concorso nel sistema truffaldino volto all'elusione delle accise; la cassazione ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.

  • art. 40, comma 1, lettere b) e c), e comma 4 del D.Lgs. 504/1995

    Rinvio all'elemento di partecipazione e responsabilità nel delitto previsto dal D.Lgs.: citato nel capo C2 per collegare ruoli e concorso nel reato tributario/accise; la valutazione è stata ritenuta di merito.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato di interposizione fittizia: richiede che gli autori agiscano con dolo specifico di eludere norme di prevenzione patrimoniale o di eludere disposizioni relative al contrabbando o all'elusione delle accise. La Corte ricorda che non è sufficiente la mera fittizia intestazione; è necessario provare la consapevolezza e il dolo specifico.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Fattispecie di continuazione: citata dalla difesa come possibile qualificazione di un episodio come concorso continuato, ma la determinazione della continuazione è questione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione di merito è logica.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti della censura in cassazione: il ricorso non deve risolversi in una rivalutazione del materiale probatorio, salvo le ipotesi tassative previste dall'art. 606; i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Termini per la presentazione di memorie nella trattazione cartolare: le parti private possono presentare nuovi motivi e memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza e repliche fino a 5 giorni prima; il mancato rispetto di tali termini determina l'inammissibilità delle conclusioni tardive (usata per rigettare le richieste di rifusione spese delle parti civili).

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti né un'interpretazione alternativa delle prove che sia essenzialmente di merito: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito sono, di norma, inammissibili.
  • Per ritenere la partecipazione a un'associazione a delinquere è necessario che la motivazione di merito dimostri struttura, finalità e la condivisione del progetto criminoso; elementi come viaggi ripetuti, conoscenza dei meccanismi fraudolenti, intercettazioni e confessioni possono legittimamente essere valorizzati dal giudice di merito.
  • L'aggravante per l'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede prova specifica che il reato sia stato commesso con la finalità di favorire un'associazione mafiosa determinata e che i singoli abbiano condiviso tale finalità; non è sufficiente descrivere rapporti personali con soggetti mafiosi o richiamare elementi raccolti in altro procedimento senza collegamento probatorio diretto.
  • In tema di interposizione fittizia (art. 512-bis), occorre dimostrare il dolo specifico dell'intestatario fittizio finalizzato ad eludere le norme oggetto di aggiramento (ad es. norme su accise/contrabbando); la mera intestazione fittizia senza prova della consapevolezza non basta.
  • Le intercettazioni sono materiale di fatto la cui interpretazione spetta al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la logicità e congruità della motivazione con cui tali conversazioni sono recepite e può censurare solo vizi manifesti, illogicità o contraddizioni.
  • In procedura cartolare davanti alla Cassazione le parti devono rispettare i termini per deposito di memorie e conclusioni: richieste presentate oltre i termini previsti per il relativo tipo di memoria possono essere dichiarate inammissibili.

Testo integrale

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