Cassazione Penale, Sentenza n. 22654/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 02/07/2024 della Corte di Appello di Catanzaro che aveva riformato la sentenza del G.U.P. (05/10/2022) su plurimi capi: partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 c.p., capo C1), reato relativo all'elusione delle accise/IVA su prodotti petroliferi (art. 49 D.Lgs. 504/1995, capo C2), interposizione fittizia (art. 512-bis c.p., capo C16) e contestuale applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione, travisamento della prova, interpretazione errata delle intercettazioni e carenza di elementi idonei a provare il suo ruolo apicale o la compartecipazione specifica, nonché l'uso di elementi probatori provenienti da altro procedimento per sostenere l'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla responsabilità per i reati contestati ai capi C1, C2 e C16 (perché si risolvono in una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito). Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa): ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante in relazione al capo C1 e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto, rilevando che la motivazione della Corte di appello non aveva verificato in modo rigoroso e specifico la finalità di agevolare il clan dei Casalesi (mancava la dimostrazione che l'agevolazione fosse scopo integrante l'accordo associativo e che i singoli partecipi l'avessero condivisa) e non era stato precisato in cosa consista concretamente l'agevolazione. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibili per tardività le richieste di condanna alle spese presentate dalle parti civili (Comune di Limbadi e Provincia di Vibo Valentia).
Norme richiamate
Norma sulla associazione per delinquere. La Corte di merito ha ricostruito struttura, finalità e funzionamento dell'associazione e ha ritenuto acquisita la sua sussistenza; la cassazione ha ritenuto che la partecipazione dei singoli al sodalizio sia valutazione di merito non sindacabile se ben motivata.
Aggravante per l'agevolazione di un'associazione mafiosa. La Corte di Cassazione precisa che per configurarla è necessaria la prova rigorosa che il reato sia stato commesso con la finalità specifica di favorire un'associazione mafiosa determinata e la consapevolezza/ condivisione di tale finalità da parte dei singoli; la motivazione deve dimostrare come si sia concretamente realizzata l'agevolazione.
Norma relativa alle fattispecie di contrabbando/illecito in materia di accise. La Corte di merito ha ritenuto che Mercadante abbia ideato o concorso nel sistema truffaldino volto all'elusione delle accise; la cassazione ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
art. 40, comma 1, lettere b) e c), e comma 4 del D.Lgs. 504/1995
Rinvio all'elemento di partecipazione e responsabilità nel delitto previsto dal D.Lgs.: citato nel capo C2 per collegare ruoli e concorso nel reato tributario/accise; la valutazione è stata ritenuta di merito.
Reato di interposizione fittizia: richiede che gli autori agiscano con dolo specifico di eludere norme di prevenzione patrimoniale o di eludere disposizioni relative al contrabbando o all'elusione delle accise. La Corte ricorda che non è sufficiente la mera fittizia intestazione; è necessario provare la consapevolezza e il dolo specifico.
Fattispecie di continuazione: citata dalla difesa come possibile qualificazione di un episodio come concorso continuato, ma la determinazione della continuazione è questione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione di merito è logica.
Limiti della censura in cassazione: il ricorso non deve risolversi in una rivalutazione del materiale probatorio, salvo le ipotesi tassative previste dall'art. 606; i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
Termini per la presentazione di memorie nella trattazione cartolare: le parti private possono presentare nuovi motivi e memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza e repliche fino a 5 giorni prima; il mancato rispetto di tali termini determina l'inammissibilità delle conclusioni tardive (usata per rigettare le richieste di rifusione spese delle parti civili).
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti né un'interpretazione alternativa delle prove che sia essenzialmente di merito: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito sono, di norma, inammissibili.
- Per ritenere la partecipazione a un'associazione a delinquere è necessario che la motivazione di merito dimostri struttura, finalità e la condivisione del progetto criminoso; elementi come viaggi ripetuti, conoscenza dei meccanismi fraudolenti, intercettazioni e confessioni possono legittimamente essere valorizzati dal giudice di merito.
- L'aggravante per l'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede prova specifica che il reato sia stato commesso con la finalità di favorire un'associazione mafiosa determinata e che i singoli abbiano condiviso tale finalità; non è sufficiente descrivere rapporti personali con soggetti mafiosi o richiamare elementi raccolti in altro procedimento senza collegamento probatorio diretto.
- In tema di interposizione fittizia (art. 512-bis), occorre dimostrare il dolo specifico dell'intestatario fittizio finalizzato ad eludere le norme oggetto di aggiramento (ad es. norme su accise/contrabbando); la mera intestazione fittizia senza prova della consapevolezza non basta.
- Le intercettazioni sono materiale di fatto la cui interpretazione spetta al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la logicità e congruità della motivazione con cui tali conversazioni sono recepite e può censurare solo vizi manifesti, illogicità o contraddizioni.
- In procedura cartolare davanti alla Cassazione le parti devono rispettare i termini per deposito di memorie e conclusioni: richieste presentate oltre i termini previsti per il relativo tipo di memoria possono essere dichiarate inammissibili.
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