Cassazione Civile, Ordinanza n. 06779/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel quale la società creditrice aveva ottenuto in appello il riconoscimento del proprio diritto ad agire esecutivamente nei confronti della società debitrice per un importo inferiore a quello indicato nel precetto. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, affidandosi a un unico motivo. La Corte di cassazione non entra nel merito del motivo, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. La tardività deriva dal fatto che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non opera la sospensione feriale dei termini: la disciplina di cui alla legge n. 742 del 1969 esclude espressamente tali controversie dalla sospensione, e ciò vale per l'intero giudizio oppositivo, anche nelle impugnazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato tardivamente. Ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini al giudizio di opposizione all'esecuzione e ha quindi computato il termine breve dalla notificazione della sentenza, avvenuta in pari data del deposito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
qualifica il giudizio a quo come opposizione all'esecuzione, rilevante ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini
il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato nel combinato disposto che, insieme alla legge n. 742 del 1969, esclude la sospensione feriale nei procedimenti indicati
art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
opposizioni all'esecuzione
esclude espressamente dalla sospensione feriale i giudizi di opposizione all'esecuzione
art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
concorre alla disciplina dell'inoperatività della sospensione feriale nei procedimenti oppositivi
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione; tale esclusione deriva dalla natura della controversia e si estende a tutte le fasi e ai gradi del processo, comprese le impugnazioni.
- Nei giudizi sottratti alla sospensione feriale, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza e va rispettato integralmente; il suo superamento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La tardività del ricorso per cassazione può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte quando risulti dagli atti la data di notificazione della sentenza e la data di proposizione del ricorso.
- Quando il ricorrente deduce la notificazione della sentenza impugnata, ha l'onere di produrne la copia notificata, e tale dato può essere utilizzato per verificare la decorrenza del termine breve.
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