Cassazione Penale, Sentenza n. 28387/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. su istanza difensiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. L'istanza mirava a far riconoscere la continuazione tra più condanne: (1) sentenza per reati tributari (delitti degli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 74/2000) riferiti all'attività della ditta individuale TRAFIL Brescia commessi tra 2011 e 2015; (2) ulteriore sentenza per reati tributari commessi nel 2015-2016 e ritenuti in continuazione con i fatti di cui al punto 1; (3) sentenza per bancarotta documentale fraudolenta relativa alla società T.F.G. Sas, con riferimento a fatti emersi con la dichiarazione di fallimento del 24 aprile 2019. Il Tribunale aveva negato la continuazione ritenendo: diversita di fattispecie e beni giuridici tutelati; mancata contiguità temporale in quanto la bancarotta sarebbe consumata alla data di fallimento (2019) e quindi distante dagli illeciti tributari; e disomogeneità dei soggetti giuridici coinvolti. La difesa ha contestato tali argomentazioni rilevando che occorre valutare il momento delle condotte (non la data della sentenza di fallimento), la sovrapposizione temporale delle attività imprenditoriali (T.F.G. costituita nel 2013, TRAFIL iscritta nel 2014), la similitudine delle modalità omissive (occultamento/mancata consegna della documentazione contabile) e gli elementi della relazione del curatore fallimentare che mostrano collegamenti tra le imprese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Brescia in diversa composizione per un nuovo esame dell'istanza di riconoscimento della continuazione. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse errato nel valutare la contiguità temporale prendendo come unico parametro la data di dichiarazione di fallimento invece che il momento in cui le condotte omissive e commissive si sono materialmente realizzate; abbia dato insufficiente valutazione alla relazione del curatore fallimentare che poteva evidenziare collegamenti tra le imprese amministrate dal medesimo soggetto; e abbia dato eccessiva rilevanza alla diversità apparente delle fattispecie e dei soggetti giuridici senza considerare che entrambe le condotte avevano caratteristiche omogenee (omissione/ocultamento della documentazione contabile) e che le entità imprenditoriali erano di fatto gestite dallo stesso centro decisionale. Per questi motivi è stato disposto il rinvio per nuova valutazione in piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
Norma processuale che disciplina l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva; utilizzata come titolo di proposizione dell'istanza in favore del condannato
Definisce il concetto di continuazione e la riduzione di pena per il medesimo disegno criminoso; la Corte ne ribadisce l'interpretazione giurisprudenziale che richiede la dimostrazione indiretta dell'unitarietà progettuale attraverso indici esteriori
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216
Articolo relativo alla bancarotta documentale fraudolenta; la Corte ha richiamato che, ai fini della continuazione, rileva il momento di realizzazione delle condotte rilevanti ai sensi della fattispecie fallimentare e non soltanto la data della sentenza dichiarativa del fallimento
Norma sul socio accomandatario e sulle sue attribuzioni; richiamata a fini di dimostrare la posizione di fatto e di diritto di Ghisla quale centro di gestione della T.F.G. Sas
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il rinvio ad altra composizione del Tribunale in ottemperanza a precedenti indicazioni costituzionali; utilizzata per motivare il rinvio del giudizio
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
Richiamata in combinato disposto con l'art. 34 c.p.p. in ordine alla composizione del nuovo collegio giudicante al momento del rinvio
Massime di principio
- Per valutare la continuazione tra reati che coinvolgono bancarotta, non rileva solo la data della sentenza di fallimento: occorre considerare il momento in cui le condotte materiali o omissive si sono concretamente realizzate.
- La diversità apparente delle fattispecie (es. reati tributari vs. reati fallimentari) non esclude di per sé la continuazione se emergono indici comuni quali medesime modalità esecutive, identità o sovrapposizione del centro decisionale, o unitarietà del contesto economico.
- La contiguità spazio-temporale e la similitudine delle modalità della condotta (es. sistematica omissione o occultamento della documentazione contabile) sono indici rilevanti, da valutare congiuntamente ad altri elementi per accertare l'unità del disegno criminoso.
- La titolarità o il controllo effettivo delle diverse entità imprenditoriali da parte dello stesso soggetto costituisce un elemento significativo da valorizzare nella ponderazione degli indici di continuazione.
- Le relazioni e gli atti acquisiti al procedimento, come la relazione del curatore fallimentare, devono essere esaminati e motivatamente valutati dal giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza di collegamenti tra le imprese e alle modalità delle condotte.
- In sede esecutiva il giudice deve svolgere una valutazione motivata e logica degli indici esteriori della progettualità criminale, evitando di liquidare la questione con argomenti formali o isolati senza approfondimento probatorio.
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