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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27530/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento/recesso. In primo grado la lavoratrice aveva censurato il recesso sul presupposto della violazione della sospensione dei licenziamenti prevista dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, l'atto non contenesse una specifica confutazione della motivazione di primo grado, ma introducesse per la prima volta una diversa prospettazione, fondata sulla natura discriminatoria del licenziamento. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo; il controricorrente ha resistito. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non ritualmente notificato alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente alla rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente ma non ritualmente notificata al controricorrente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, richiamando i principi di causalità e soccombenza virtuale e ritenendo manifestamente infondati i motivi del ricorso. Ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 46 del d.l. n. 18 del 2020

    Richiamato come base normativa della sospensione dei licenziamenti invocata in primo grado a sostegno dell'impugnazione del recesso.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    Il combinato disposto, nel testo applicabile ratione temporis, richiede che l'atto di appello contenga una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata; non è consentito introdurre una nuova impostazione della domanda in sostituzione della confutazione della decisione di primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato quale base procedurale per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'impugnazione deve contenere una critica specifica e puntuale alle ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione della domanda con una diversa qualificazione giuridica o con un nuovo tema di indagine non soddisfa il requisito di specificità.
  • La proposizione in appello di una causa petendi del tutto nuova rispetto a quella fatta valere in primo grado può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi sia una reale confutazione della motivazione della sentenza appellata.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se non ritualmente notificata alla controparte, non elimina automaticamente il giudizio, ma può condurre comunque alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse nei termini considerati dalla Corte.
  • In sede di regolazione delle spese, può farsi applicazione dei principi di causalità e soccombenza virtuale anche quando il ricorso venga dichiarato inammissibile per rinuncia o per sopravvenuto difetto di interesse, ove i motivi risultino manifestamente infondati.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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