Sentenza n. 340/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento del diritto all'esibizione e all'estrazione di copia integrale dei verbali del Consiglio di Classe del -OMISSIS-richiesti con istanza dell’11-12 gennaio 2026 con risarcimento danni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato accoglimento, secondo il ricorrente, dell'istanza di accesso ai verbali del Consiglio di Classe e agli atti presupposti di una sanzione disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l'esibizione e l'estrazione di copia integrale dei verbali del Consiglio di Classe e degli atti presupposti relativi a una sanzione disciplinare, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha sostenuto che il riscontro dell'amministrazione, pervenuto il 4 febbraio 2026 con fissazione dell'accesso al 10 febbraio 2026, avrebbe determinato incertezza e compresso i tempi per la tutela giurisdizionale, prospettando l'eventualità di un ulteriore diniego o di rinvii verbali. Nelle memorie ha inoltre contestato la legittimità della sanzione disciplinare, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti dell'azione ex art. 116 c.p.a. e della domanda risarcitoria per difetto dello ius postulandi, deducendo comunque l'infondatezza delle pretese.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile. Il giudice ha chiarito che il ricorso ex art. 116 c.p.a. presuppone un diniego, anche parziale, dell'accesso oppure il decorso infruttuoso del termine di trenta giorni con formazione del silenzio-rigetto. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva riscontrato l'istanza entro il termine previsto, comunicando l'accoglimento e indicando ufficio, giorno e orario per la visione e l'estrazione di copia, con pagamento dei costi di riproduzione. Non sussistevano quindi né un diniego espresso né un silenzio-rigetto. Le contestazioni sulla data fissata per l'accesso riguardavano, al più, le modalità esecutive e non il riconoscimento del diritto, ed erano comunque riconducibili alla scelta del ricorrente di notificare il ricorso l'11 febbraio 2026, dopo avere ricevuto il riscontro e conosciuto la data dell'ostensione. Le contestazioni relative alla legittimità della sanzione disciplinare esulavano dal perimetro del giudizio ex art. 116 c.p.a. e non potevano essere proposte personalmente dal ricorrente: la difesa in proprio prevista dagli artt. 22, comma 1, e 23 c.p.a. opera per il giudizio in materia di accesso e non si estende all'ordinario giudizio di legittimità. Anche la domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile per difetto dello ius postulandi e comunque perché dall'esito del giudizio non emergeva alcun illecito amministrativo. Le spese sono state compensate. È stata definitivamente rigettata anche l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la domanda di esenzione dal contributo unificato è stata ritenuta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la relativa controversia alla giurisdizione tributaria.
Norme richiamate
Il ricorso in materia di accesso è esperibile contro una determinazione di diniego o limitazione dell'accesso, anche parziale, oppure contro il silenzio formatosi sull'istanza; il giudizio è volto a verificare concretamente la sussistenza dei presupposti del diritto di accesso.
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. 3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
L'amministrazione può accogliere l'istanza indicando ufficio, sede e un congruo periodo per la visione o il rilascio delle copie; tale modalità integra l'accoglimento dell'accesso, anche se l'ostensione materiale avviene in una data successiva.
La facoltà di stare in giudizio personalmente prevista per il giudizio in materia di accesso non si estende alle contestazioni autonome sulla legittimità dell'azione amministrativa.
La difesa personale nel giudizio di accesso costituisce un'eccezione limitata a tale materia e non consente di proporre senza difensore domande diverse, comprese quelle di annullamento o risarcitorie.
La manifesta inammissibilità del ricorso comporta il definitivo rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati
La controversia sull'esenzione dal contributo unificato, avente natura tributaria, non è delibabile dal giudice amministrativo e rientra nella giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 116 c.p.a. è ammissibile solo in presenza di un diniego, anche parziale, dell'accesso oppure del decorso infruttuoso del termine di legge con formazione del silenzio-rigetto; in assenza di tali presupposti il ricorso è inammissibile.
- Il riscontro con cui l'amministrazione accoglie l'istanza di accesso e indica ufficio, sede, giorno o congruo periodo per la visione e l'estrazione di copia integra il riconoscimento del diritto di accesso, anche se l'ostensione materiale è fissata in una data successiva.
- Le contestazioni relative alle modalità pratiche di esecuzione dell'accesso non trasformano un provvedimento di accoglimento in un diniego, salvo che emerga una concreta limitazione o esclusione del diritto riconosciuto.
- La facoltà di difesa personale nel giudizio in materia di accesso non si estende alle autonome contestazioni sulla legittimità di altri atti amministrativi né alle domande risarcitorie, per le quali è necessario il ministero di un difensore secondo le regole ordinarie.
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