Cassazione Penale, Sentenza n. 43281/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per estorsione. Erion Dule deduce: (1) violazione di legge per la contestazione suppletiva che avrebbe impedito l'accesso al rito abbreviato (eccezione sul regime dell'art. 517 c.p.p. e richiesta di valutazione costituzionale), (2) mancato riconoscimento della diminuzione per particolare tenuità del fatto. Denard Pulaj deduce: (1) nullità per motivazione contraddittoria o manifestamente illogica in ordine al suo concorso nel reato e mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 116 e art. 114 c.p.), (2) violazione del diritto di difesa per mancata rinnovazione dibattimentale (escussione della persona offesa e della madre) e conseguente deterioramento della prova; inoltre, rilevamento di tardività della memoria difensiva.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Per Dule: il primo motivo è inammissibile perché la questione sulla possibilità di accedere al rito abbreviato dopo contestazione suppletiva non era stata devoluta alla Corte di appello (violazione del principio devolutivo) e, in ogni caso, la giurisprudenza costituzionale ha già limitato tale possibilità (Corte Cost. n.139/2015); il secondo motivo è manifestamente infondato perché la condotta violenta e reiterata esclude la lieve entità (anche alla luce della Corte Cost. n.120/2023). Per Pulaj: il ricorso è inammissibile per tardività (termini processuali decorsi: deposito oltre il termine). Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c)
Richiamato come base normativa per i motivi di impugnazione relativi a violazione di legge; la Corte ritiene inammissibile il motivo che introduce una questione non devoluta al giudice di appello.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b)
Usato per valutare deduzioni relative a vizio di motivazione o insufficienza della prova e per censurare omissioni processuali; nel caso la Corte ha ritenuto il motivo di Dule manifestamente infondato e ha dichiarato tardivo il ricorso di Pulaj.
Riferito dal ricorrente in relazione alla contestazione suppletiva e all'accesso al rito abbreviato; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che limita l'efficacia della contestazione suppletiva per recuperare i benefici del rito alternativo se la scelta non è stata esercitata nei termini.
Citato da Pulaj in relazione al concorso anomalo; la Corte di legittimità registra che la censura sulla sussistenza del concorso non è idonea ad evitare l'inammissibilità o a rimettere la questione non introdotta in appello.
Richiamato quale circostanza attenuante invocata da Pulaj; la Corte non ha potuto rimettere in discussione la valutazione di merito in sede di cassazione ove non correttamente devoluta o ove il ricorso sia inammissibile.
Norma che autorizza la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per sanzionare i ricorrenti (equi 3.000 euro ciascuno).
D.L. n. 137/2020, art. 2.3, comma 8
D.L. n.137/2020, art. 2.3, comma 8
Richiamato come disciplina procedurale relativa al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; menzionato per la modalità di trattazione del ricorso.
Richiamato unitamente al precedente D.L. come norma regolatrice delle modalità di trattazione con contraddittorio scritto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015
Ricondotta dalla Corte di cassazione per affermare che non è possibile, di regola, recuperare gli effetti premiali del rito abbreviato a seguito di contestazione suppletiva non proposta nei termini, salvo casi specifici.
Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023
Richiamata per chiarire l'interpretazione entro cui la circostanza della lieve entità è valutata in modo restrittivo; condotte violente e reiterate escludono la caratterizzazione di lieve entità.
Massime di principio
- Non si possono introdurre in cassazione questioni nuove che non siano state previamente devolute al giudice d'appello: il principio devolutivo è stringente e rende inammissibili le censure sollevate per la prima volta in Cassazione.
- La possibilità di ottenere i benefici di un rito alternativo (es. giudizio abbreviato) dopo una contestazione suppletiva è limitata: se la richiesta non è stata esercitata nei termini processuali, la giurisprudenza costituzionale tende a escludere il recupero automatico degli effetti premiali.
- La circostanza attenuante della "lieve entità" è interpretata in modo restrittivo; condotte caratterizzate da elevata violenza o reiterazione generalmente escludono l'applicabilità della diminuzione.
- I termini di impugnazione sono perentori: il deposito oltre il termine rende il ricorso inammissibile; occorre particolare cura nella tempestività delle impugnazioni.
- Le omissioni processuali (es. mancata rinnovazione dibattimentale) sono rilevanti solo se dimostrano un concreto pregiudizio al diritto di difesa; in assenza di tempestive e specifiche richieste o di chiari profili di vizio, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.
- La presentazione di ricorsi infondati o imprudenti può comportare sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43270/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43273/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43274/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43275/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43276/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43277/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →