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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43276/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per appropriazione indebita e la definizione di una provvisionale. Denunciano: (i) illegittimità del processo celebrato in loro assenza per violazione dell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., lamentando che la notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia che aveva poi rinunciato al mandato e che il difensore d'ufficio nominato non aveva potuto contattarli; (ii) violazione di legge (art. 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa la quantificazione della provvisionale, che sarebbe stata calcolata includendo anche danni riferibili al reato (danneggiamento) non più procedibile.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, ha ritenuto infondato che la celebrazione del processo in assenza fosse illegittima: l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia mantiene efficacia anche dopo la sua rinuncia fino a revoca formale, salvo che l'imputato provi di non aver avuto conoscenza del processo per cause non dipendenti da colpevole disinteresse; la mera dichiarazione del difensore d'ufficio di non aver avuto contatti con l'imputato non prova l'ignoranza incolpevole. Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile perché la prova e la quantificazione del danno liquidato in via provvisionale sono sindacabili in sede civile nella liquidazione definitiva. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 2.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Consente la celebrazione del giudizio in assenza quando l'imputato ha nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui; la rinuncia del difensore di fiducia non cancella automaticamente l'elezione di domicilio, che mantiene efficacia fino a revoca formale, salvo prova da parte dell'imputato della mancata conoscenza del processo non imputabile a colpevole disinteresse

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti ma il vizio relativo alla provvisionale è stato ritenuto non ammissibile per Cassazione; la quantificazione provvisionale va sindacata nella sede civile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese processuali e la possibilità di imporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • principio giurisprudenziale sulla provvisionale

    Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019 e altre

    Il provvedimento che dispone una provvisionale nell'ambito di una condanna generica al risarcimento è insuscettibile di autonomo sindacato in Cassazione poiché destinato ad essere travolto dalla successiva liquidazione definitiva; le contestazioni sulla quantificazione devono essere proposte in sede civile

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia, anche se quest'ultimo rinuncia al mandato, generalmente legittima la celebrazione del processo in assenza a meno che l'imputato non provi di non aver avuto conoscenza del procedimento per cause non dipendenti da colpevole disinteresse
  • La semplice dichiarazione del difensore d'ufficio di mancato contatto con l'assistito non è sufficiente a dimostrare l'ignoranza incolpevole del processo; è richiesta una prova concreta di mancata conoscenza
  • Le doglianze sulla quantificazione di una provvisionale non sono normalmente ammissibili in Cassazione: tali questioni devono essere riproposte nella sede civile di liquidazione definitiva del danno
  • Se si teme la celebrazione del processo in assenza, il rimedio pratico è revocare formalmente l'elezione di domicilio o assicurarsi di ricevere direttamente le notifiche, e, se assenti, documentare tempestivamente la causa della mancata conoscenza del procedimento
  • In fase di impugnazione penale, distinguere sempre le questioni di diritto processuale (sindacabili in Cassazione) dalle pretese risarcitorie di mero ammontare, che vanno trattate in sede civile

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