Cassazione Penale, Sentenza n. 43276/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per appropriazione indebita e la definizione di una provvisionale. Denunciano: (i) illegittimità del processo celebrato in loro assenza per violazione dell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., lamentando che la notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia che aveva poi rinunciato al mandato e che il difensore d'ufficio nominato non aveva potuto contattarli; (ii) violazione di legge (art. 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa la quantificazione della provvisionale, che sarebbe stata calcolata includendo anche danni riferibili al reato (danneggiamento) non più procedibile.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, ha ritenuto infondato che la celebrazione del processo in assenza fosse illegittima: l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia mantiene efficacia anche dopo la sua rinuncia fino a revoca formale, salvo che l'imputato provi di non aver avuto conoscenza del processo per cause non dipendenti da colpevole disinteresse; la mera dichiarazione del difensore d'ufficio di non aver avuto contatti con l'imputato non prova l'ignoranza incolpevole. Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile perché la prova e la quantificazione del danno liquidato in via provvisionale sono sindacabili in sede civile nella liquidazione definitiva. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 2.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente la celebrazione del giudizio in assenza quando l'imputato ha nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui; la rinuncia del difensore di fiducia non cancella automaticamente l'elezione di domicilio, che mantiene efficacia fino a revoca formale, salvo prova da parte dell'imputato della mancata conoscenza del processo non imputabile a colpevole disinteresse
Richiamato dai ricorrenti ma il vizio relativo alla provvisionale è stato ritenuto non ammissibile per Cassazione; la quantificazione provvisionale va sindacata nella sede civile
Prevede la condanna per spese processuali e la possibilità di imporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
principio giurisprudenziale sulla provvisionale
Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019 e altre
Il provvedimento che dispone una provvisionale nell'ambito di una condanna generica al risarcimento è insuscettibile di autonomo sindacato in Cassazione poiché destinato ad essere travolto dalla successiva liquidazione definitiva; le contestazioni sulla quantificazione devono essere proposte in sede civile
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia, anche se quest'ultimo rinuncia al mandato, generalmente legittima la celebrazione del processo in assenza a meno che l'imputato non provi di non aver avuto conoscenza del procedimento per cause non dipendenti da colpevole disinteresse
- La semplice dichiarazione del difensore d'ufficio di mancato contatto con l'assistito non è sufficiente a dimostrare l'ignoranza incolpevole del processo; è richiesta una prova concreta di mancata conoscenza
- Le doglianze sulla quantificazione di una provvisionale non sono normalmente ammissibili in Cassazione: tali questioni devono essere riproposte nella sede civile di liquidazione definitiva del danno
- Se si teme la celebrazione del processo in assenza, il rimedio pratico è revocare formalmente l'elezione di domicilio o assicurarsi di ricevere direttamente le notifiche, e, se assenti, documentare tempestivamente la causa della mancata conoscenza del procedimento
- In fase di impugnazione penale, distinguere sempre le questioni di diritto processuale (sindacabili in Cassazione) dalle pretese risarcitorie di mero ammontare, che vanno trattate in sede civile
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