Cassazione Penale, Sentenza n. 43273/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del 25/01/2023 nella parte in cui sono state disposte confische (in particolare confisca per equivalente dell'IVA e delle accise non versate e confisca ai sensi di art. 640 quater c.p.). Le censure riguardano: 1) illegittima applicazione ratione temporis di talune disposizioni (es. art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 e art. 5 co.4 d.l. 124/2019); 2) difetto di motivazione sulla quantificazione e sulla possibilità di confisca (particolare riguardo all'IVA che sarebbe stata già versata per accedere al patteggiamento); 3) violazione del principio di proporzionalità e della necessità di commisurare la confisca al profitto personale di ciascun concorrente (richiesta di riparto pro‑quota); 4) errata qualificazione giuridica dei fatti (con particolare riferimento alla consunzione della truffa nei reati tributari) e inapplicabilità di art. 640 quater per effetto del riconoscimento di attenuanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibili i ricorsi ma li ha rigettati nel merito. Ha ritenuto corretta la motivazione della confisca contenuta nella sentenza impugnata e ha affermato che: a) l'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 è applicabile ratione temporis ai fatti in contestazione (la normativa relativa alla confisca era già in vigore per quei reati); b) la confisca per equivalente può essere disposta indifferentemente nei confronti di uno o più concorrenti entro i limiti del profitto complessivo del reato e non richiede l'individuazione dell'arricchimento personale di ciascun concorrente (salvo che dagli atti risulti una quantificazione diversa); c) non è provato che l'IVA sia stata già versata, per cui non è possibile escludere la confisca; d) le obiezioni relative all'applicabilità di altre disposizioni (es. art. 5 co.4 d.l. 124/2019 o art. 12 ter d.lgs. 74/2000) non trovano applicazione nel caso concreto; e) la qualificazione dei reati e la sussistenza del concorso tra reati tributari e truffa sono state correttamente affrontate. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali. La richiesta del Procuratore Generale di annullamento senza rinvio delle confische è stata respinta.
Norme richiamate
Riferimento al rito del patteggiamento; la Corte ricorda i limiti del controllo in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento (art. 448 co.2‑bis), specificando che le confische non concordate sono impugnabili con i motivi ordinari
La Corte ritiene applicabile la disposizione ai reati oggetto di imputazione, rilevando continuità normativa con precedenti richiamo normativo (L. 244/2007) e quindi la legittimità della confisca per equivalente per i reati tributari contestati
La previsione è stata ritenuta applicabile alla truffa aggravata contestata: la confisca del profitto giustifica anche il richiamo a questa norma, senza essere esclusa dal riconoscimento di attenuanti
Richiamato in relazione alla disciplina della confisca nei reati tributari: la Corte rileva continuità tra i richiamo normativi e l'attuale art. 12‑bis
art. 1 Prot. 1 CEDU
Invocato dai ricorrenti per il principio di proporzionalità nel diritto di proprietà; la Corte ritiene che il recupero parametrato al profitto illecito non sia in contrasto con tale principio e che la confisca per equivalente sia compatibile con la CEDU
La Corte osserva che tale norma non è stata in realtà applicata nel provvedimento impugnato e, comunque, non si pone nel caso concreto per ragioni temporali e di applicazione
Riferito al divieto di patteggiamento se il debito tributario non è estinto prima del dibattimento; la Corte osserva che non risulta dagli atti che il debito fosse stato estinto, dunque non si può dedurre l'illegittimità della confisca per questo motivo
art. 69, secondo comma, cod. pen.
Richiamato per spiegare che il riconoscimento di attenuanti che prevalgono sulle aggravanti non annulla gli effetti dell'aggravante ai fini della confisca richiamata dall'art. 640 quater
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
La Corte ricorda i limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento: i ricorsi sono ammissibili nei limiti previsti, e le doglianze sulla confisca non concordata possono essere valutate con i motivi ordinari
Indica i motivi di impugnazione ordinaria in Cassazione; la Corte ha ritenuto i ricorsi ammissibili e poi infondati
Massime di principio
- La confisca per equivalente del profitto illecito può essere disposta nei confronti di uno o più concorrenti fino al valore complessivo del profitto; non è necessario provare l'effettivo arricchimento personale di ciascun concorrente perché la misura mira a sottrarre l'utilità complessiva del reato
- Se dai fatti e dagli atti non emerge la prova che il debito tributario sia stato estinto, non può automaticamente escludersi la confisca dell'IVA o di altri profitti legati al reato per il solo fatto che si è proceduto col rito del patteggiamento
- Le censure basate su presunte inapplicabilità ratione temporis di norme sanzionatorie richiedono una verifica puntuale: la Corte distingue tra norme effettivamente nuove e disposizioni già richiamate/operative alla data dei fatti
- Il giudice che patteggia deve motivare la confisca adeguandosi alla particolare natura del rito, ma la motivazione non richiede lo stesso livello di dettaglio del giudizio ordinario se consente comunque di comprendere le ragioni della misura
- Eventuali accordi interni tra concorrenti (es. riparto pro‑quota del profitto illecito) sono fatti rilevanti tra le parti ma non incidono sulla legittimità penale della confisca: l'esecuzione può colpire l'intero profitto accertato nei confronti di ciascun concorrente
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