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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08447/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia riguarda un'azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori per far dichiarare inefficaci, nei loro confronti, alcuni atti dispositivi compiuti dal fideiussore di una società debitrice: due donazioni immobiliari effettuate nel giugno 2006 e trascritte pochi giorni dopo, nonché la costituzione di un fondo patrimoniale del novembre 2008. I ricorrenti, ossia il fideiussore, la moglie e i figli, hanno impugnato in Cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento della revocatoria. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 2903 c.c., sostenendo che la prescrizione dell'azione dovesse decorrere dalla data del rogito e non dalla trascrizione delle donazioni. Con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria, in particolare la pretesa conoscenza del pregiudizio e l'effettivo danno alle ragioni creditorie, anche in relazione alla distinzione tra donazioni e fondo patrimoniale. Con il terzo hanno censurato il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del coniuge non proprietario e la sua condanna alle spese, sostenendo che non avesse beni conferiti nel fondo e che vi fosse contraddizione tra esclusione del litisconsorzio necessario e affermazione del suo interesse alla partecipazione al giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, in materia di revocatoria di atti di trasferimento immobiliare, la prescrizione decorre dalla trascrizione dell'atto, perché solo da quel momento l'atto è reso conoscibile ai terzi e opponibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto sostanzialmente a una rivalutazione del merito e privo della necessaria specificità nell'indicazione dei fatti decisivi asseritamente omessi e dei documenti posti a fondamento delle censure. Ha respinto il terzo motivo, affermando che nella revocatoria del fondo patrimoniale la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi e che sussiste litisconsorzio necessario anche del coniuge non debitore, quale beneficiario dei frutti destinati ai bisogni familiari; ha tuttavia corretto la motivazione della sentenza impugnata sul punto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza modificare l'esito finale. Sono state poste le spese a carico solidale dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2903 c.c.

    La prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria va coordinata con l'art. 2935 c.c.; per gli atti di trasferimento immobiliare decorre dalla trascrizione, non dalla stipulazione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dell'azione revocatoria immobiliare ciò coincide con la trascrizione dell'atto dispositivo.

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria devono risultare i presupposti soggettivi e oggettivi, ma la censura in cassazione non può risolversi in una generica rivalutazione del merito.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e indicare/localizzare compiutamente i documenti posti a sostegno delle censure.

  • art. 384, 4 0 co c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un immobile, la prescrizione decorre dalla trascrizione dell'atto dispositivo e non dalla sua semplice stipulazione, poiché solo la trascrizione rende l'atto opponibile e conoscibile ai terzi.
  • Le censure contro l'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; in cassazione occorre indicare specificamente i fatti decisivi asseritamente omessi e rispettare l'onere di specificità nella localizzazione dei documenti richiamati.
  • Nel giudizio di revoca di un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi e il coniuge non debitore è litisconsorte necessario, perché la decisione incide anche sulla sua posizione quale beneficiario dei frutti destinati ai bisogni della famiglia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraPossessoSeparazione
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti realiFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioPrescrizione

Testo integrale

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