Cassazione Civile, Sentenza n. 4707/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza del merito sostenendo che, trattandosi di sport da combattimento (attività in cui la violenza è parte integrante dell'attività sportiva), la scriminante del "rischio consentito" avrebbe dovuto escludere la responsabilità civile. Aggiungeva che l'episodio era avvenuto durante uno sparring in allenamento (non agonistico), che i colpi proibiti erano definiti dal regolamento (es. colpi al triangolo genitale) e che la forza usata era tale da causare la lesione nonostante la protezione. Denunciava inoltre vizi probatori relativi a notizie tratte dal sito federale e contestava la regolamentazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, anche negli sport caratterizzati da elevato contatto fisico, la violazione di una regola sportiva in allenamento non costituisce automaticamente illecito civile: la responsabilità civile sorge solo quando l'azione eccede i limiti della pratica sportiva, ovvero quando vi è una sproporzione della violenza rispetto alle caratteristiche del gioco e al contesto ("eccesso colposo"), con profilo di colpa generica (mancanza di diligenza/prudenza). Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alle notizie del sito federale e alle spese, e ha disposto la compensazione delle spese di Cassazione riconoscendo però l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa vigente per i ricorsi successivi al 30/01/2013.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio della responsabilità civile extracontrattuale: l'illecito civile sorge quando l'azione eccede la giustificazione offerta dall'attività sportiva e non è compatibile con le caratteristiche del gioco nel relativo contesto.
art. 32 Cost.
Richiamata tra le norme inizialmente invocate; nel quadro della decisione emerge l'attenzione alla tutela dell'integrità fisica, considerate le regole che circoscrivono la rilevanza civile delle condotte sportive.
Richiamati dal ricorrente nell'impugnazione iniziale; la Corte però fonda la sua analisi sull'eccedenza della scriminante sportiva e sulla nozione di colpa generica, più che su una diretta applicazione delle scriminanti penali qui invocate.
La Corte usa la nozione di "eccesso colposo" (art. 55 c.p.) come parametro interpretativo: la colpa generica che eccede la scriminante (cioè l'uso di violenza sproporzionata e non funzionale allo scopo sportivo) è la base per la responsabilità civile.
artt. 2697, 115 e 116 cod. proc. civ.
Riferiti dal ricorrente in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle fonti; la Corte li considera non decisivi rispetto alla censura sollevata (motivo ritenuto inammissibile o estraneo alla ratio decidendi).
Richiamati in tema di regolamento delle spese; la Corte ha ritenuto il motivo relativo inammissibile e comunque non decisivo alla luce dell'esito del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dic. 2012, n. 228 (che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Applicata dalla Corte per disporre l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, considerato che il ricorso è stato proposto dopo il 30/01/2013 e poi rigettato.
Massime di principio
- Negli sport caratterizzati da contatto fisico e uso di violenza la regola del "rischio consentito" può escludere la responsabilità civile solo se l'azione è compatibile con le caratteristiche della disciplina e con il contesto: la mera violazione di una regola in allenamento non è di per sé sufficiente a tramutarsi in illecito civile.
- La responsabilità civile scatta quando l'azione sportiva eccede i limiti funzionali allo scopo sportivo: ciò si valuta considerando modalità dell'azione, intensità della violenza, contesto (allenamento vs competizione), differenza di abilità tra i partecipanti, uso o mancato uso di protezioni, e altri fattori che indicano sproporzione o non funzionalità dell'aggressione.
- Il profilo soggettivo rilevante è la colpa generica (negligenza/imprudenza): non è necessaria la prova del dolo; l'eccesso colposo rispetto alla scriminante sportiva integra la responsabilità civile.
- La valutazione è fattuale e contestuale: non è possibile trarre regole astratte; elementi nuovi non accertati in sede di merito non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione.
- In caso di ricorso rigettato proposto dopo il 30/01/2013 è possibile l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa (art. 13 DPR 115/2002, come modificato).
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