Cassazione Civile, Sentenza n. 11167/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza n. 159/2021 del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato la competenza disciplinare del Consiglio distrettuale di Bologna in ordine a esposti ripetuti presentati dall'avvocato Zauli. Zauli chiedeva, in sostanza, che il procedimento fosse rimesso al Consiglio distrettuale di Ancona richiamando l'art. 45 c.p.p. (rimessione ad altro giudice per gravi tensioni locali) e deducendo violazioni di norme costituzionali e sovranazionali (CEDU, norme UE) nonché vizi relativi all'imparzialità del giudice disciplinare e alla mancanza di un istituto di ricusazione del presidente del consiglio distrettuale di disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi complessivamente infondati e/o inammissibili: molte censure erano generiche e mancanti della necessaria specificità tecnica richiesta per il ricorso per cassazione (art. 366 e art. 360 c.p.c.); le deduzioni costituzionali e sovranazionali non erano adeguatamente ancorate a norme nazionali applicate e quindi non potevano essere efficacemente dedotte in cassazione; l'istituto della "rimessione" previsto dall'art. 45 c.p.p. è tipico del processo penale e non è applicabile al procedimento disciplinare amministrativo/professionale salvo espressi richiami di legge, pertanto non poteva essere invocato per trasferire la competenza tra consigli distrettuali di disciplina; le garanzie di terzietà e imparzialità nel sistema disciplinare sono tutelate tramite astensione e ricusazione/sostituzione dei singoli componenti e non con il trasferimento della competenza dell'organo. Infine la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo, a carico del ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato secondo la normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 4, comma 5 del regolamento di disciplina
Il Consiglio di disciplina di Bologna ha richiamato questo articolo per giustificare analogicamente la rimessione ad altro consiglio; la Corte ha tuttavia chiarito che la competenza dell'organo disciplinare è in linea generale fissa e non trasferibile se non per espressa previsione normativa.
art. 97 Cost.
Riferito come principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione a fondamento delle esigenze di terzietà del soggetto giudicante.
art. 10 del regolamento del Consiglio nazionale forense n. 2/2014
Richiamato per i principi di imparzialità e terzietà degli organi disciplinari nell'ambito della disciplina forense.
"il trasferimento ad altro giudice"
La Corte ha affermato che si tratta di un istituto tipicamente giurisdizionale, applicabile al processo penale per gravi tensioni locali, e non trasferibile automaticamente ai procedimenti disciplinari amministrativi/professionali.
art. 59, lett. n), l. n. 247 del 2012
Richiamata nella sentenza impugnata con riferimento ai richiami al rito penale "nei limiti della compatibilità"; la Corte ha osservato che tali rinvii vanno interpretati restrittivamente e non autorizzano l'applicazione degli istituti penali se la legge professionale non lo prevede espressamente.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per "violazione di norme di diritto"; la Corte ha richiamato i limiti di utilizzabilità per censure di carattere costituzionale, che devono essere adeguatamente specificate o sollevate tramite la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
Richiama il principio di specificità del motivo di impugnazione; la Corte ha osservato che i motivi generici e non tecnicamente formulati sono inammissibili.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Normativa richiamata in relazione all'obbligo, eventualmente dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
art. 21 d.lgs. n. 382/1944 (menzionato)
Richiamato per affermare che il procedimento avanti al Consiglio Nazionale Forense ha natura giurisdizionale (giudice speciale); nondimeno la Corte ha confermato che ciò non implica l'applicazione automatica di tutti gli istituti codicistici penali salvo espressi richiami di legge.
Massime di principio
- L'istituto della "rimessione" previsto dall'art. 45 c.p.p. è propria del processo penale e non è applicabile ai procedimenti disciplinari amministrativi o professionali salvo espressa previsione normativa.
- Nei procedimenti disciplinari la garanzia di terzietà e imparzialità è, di norma, assicurata mediante astensione/ricusazione e sostituzione dei singoli componenti, non mediante trasferimento della competenza dell'intero organo giudicante.
- Il ricorso per cassazione è un sindacato vincolato che richiede motivi tecnicamente specifici (art. 366 e art. 360 c.p.c.); deduzioni generiche o ampie lamentele di violazioni costituzionali/sovranazionali senza puntuale inquadramento normativo sono inammissibili.
- Le questioni di compatibilità con norme UE vanno prospettate con attenzione: se la norma comunitaria non ha efficacia diretta occorre sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma nazionale applicata; se ha efficacia diretta, il giudice nazionale ha il dovere di applicarla.
- Le censure relative all'imparzialità del giudice devono essere circostanziate e riferite ai rimedi processuali previsti (astensione, ricusazione); l'assenza di un istituto formale non vale automaticamente a disporre il trasferimento della competenza.
- Quando si invocano diritti costituzionali direttamente applicabili è possibile farli valere in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., ma solo se effettivamente di immediata applicazione e opportunamente dedotti e motivati.
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