Cassazione Civile, Sentenza n. 11110/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava avviso di accertamento IVA relativo al 2006 denunciando, in particolare, la nullità dell'atto per mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, legge 212/2000 (mancato contraddittorio endoprocedimentale in occasione di accesso/ispezione) e vizio motivazionale; in via subordinata contestava l'applicabilità del meccanismo di 'reverse charge' e la fondatezza delle pretese erariali nonché profili sanzionatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla violazione dell'art. 12, comma 7, legge 212/2000: essendovi stato accesso presso la contribuente, opera l'obbligo di contraddittorio e la mancata osservanza del termine dilatorio rende nullo l'atto impositivo emesso 'ante tempus', senza necessità di una prova di resistenza da parte del contribuente. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo. Per effetto dell'accoglimento del motivo principale sono stati assorbiti gli altri motivi di ricorso. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la controricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400 per onorari e euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
L'art. 12, comma 7 impone l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in caso di accesso/ispezione nei locali dell'attività; la mancata osservanza del termine dilatorio determina la nullità dell'atto impositivo emesso 'ante tempus'. In tali ipotesi non è necessaria la prova di resistenza da parte del contribuente.
D.P.R. 633/1972, artt. 33 e 52
Norme riferite alla disciplina IVA e alla documentazione/versamenti; contestazioni fondate su tali disposizioni (es. applicabilità del reverse charge) sono state sollevate ma sono risultate assorbite dalla declaratoria di nullità procedurale.
D.P.R. 633/1972, art. 17, comma 5
Norma richiamata nei motivi relativi alla determinazione dell'imponibile/operazioni IVA; la Corte non ha approfondito il merito sostanziale in quanto ha accolto la censura procedurale assorbente.
Legge 7/2000, art. 1, comma 1, lett. b) (e relativo comma 3 come citato)
Richiamata dalla ricorrente tra le censure, ma la relativa applicazione è stata assorbita dalla decisione sulla nullità procedurale.
D.lgs. 471/1997, art. 5, comma 4
Normativa sulle sanzioni amministrative tributarie richiamata nella causa; i profili sanzionatori sono stati comunque assorbiti dalla declaratoria di nullità dell'atto impositivo.
D.lgs. 472/1997, art. 6, comma 2
Richiamata in relazione ai profili sanzionatori e alla loro applicazione; non esaminata nel merito per effetto dell'accoglimento del motivo procedurale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U n. 24823/2015; Sez.5 n. 701/2019; ord. n. 8749/2018 e n. 22786/2015)
Orientamenti consolidati richiamati dalla Corte: quando vi è accesso/ispezione presso i locali del contribuente opera ex ante l'obbligo di contraddittorio e la mancata osservanza del termine dilatorio implica nullità dell'atto; l'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa non costituisce ragione legittima per eludere il termine dilatorio e le eventuali giustificazioni da parte dell'Amministrazione devono consistere in elementi estranei alla sua diretta responsabilità.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione effettua un accesso/ispezione nei locali dell'attività, l'art. 12, comma 7, legge 212/2000 impone il rispetto del termine dilatorio e del contraddittorio endoprocedimentale: la loro violazione può comportare la nullità dell'atto impositivo emesso 'ante tempus'.
- La semplice circostanza dell'imminente scadenza del termine decadenziale per l'azione accertativa non giustifica, di per sé, l'inosservanza del termine dilatorio; l'urgenza invocata deve basarsi su fatti estranei alla responsabilità dell'ente impositore.
- L'Amministrazione finanziaria è considerata nel suo complesso: ritardi o carenze imputabili ad organi ispettivi collaterali (es. Guardia di Finanza) ricadono sulla responsabilità dell'ente impositore e non esonerano dall'obbligo procedurale.
- Quando viene accertata una nullità procedurale del provvedimento impositivo (es. per mancato contraddittorio), i rilievi di merito (es. applicabilità del reverse charge, calcolo IVA, sanzioni) possono rimanere assorbiti e il giudice può decidere in favore del contribuente senza ulteriori accertamenti sostanziali.
- In giudizio, se il ricorso per cassazione è accolto per vizi procedurali fondamentali, le spese dei gradi di merito possono essere compensate mentre quelle del giudizio di legittimità sono normalmente a carico della parte soccombente in Cassazione.
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