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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22240/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vitalizianti)

La controversia

La lite nasce da un contratto di vitalizio stipulato nel 2002, con il quale una parte assumeva obblighi di assistenza e mantenimento nei confronti dell'altra, dietro attribuzione di beni e del percepimento di ratei pensionistici. Il beneficiario del vitalizio agì per la risoluzione del contratto per inadempimento, sostenendo che gli obbligati avessero cessato l'assistenza e chiedendo anche la restituzione dei beni e dei ratei riscossi. I giudici di merito respinsero la domanda, rilevando che l'assistenza non era venuta meno in modo apprezzabile: nei tre giorni successivi al decesso della vitaliziante, figlia del beneficiario, il vitaliziato era comunque stato assistito da terzi, sicché non vi era stato un vero inadempimento; inoltre, quanto ai ratei pensionistici riscossi, mancava una specifica domanda di rendiconto e, comunque, il comportamento tenuto nel tempo era stato ritenuto compatibile con una tacita approvazione del rendiconto. In cassazione il ricorrente articolò sette motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pretesa subordinazione dell'assistenza al trasferimento del beneficiario presso la famiglia degli obbligati; 2) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. per mancata risoluzione del contratto, assumendo che la proposta di trasferimento del beneficiario e l'affidamento a terzi non integrassero esatto adempimento, specie per l'intuitu personae del rapporto; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova dell'esatto adempimento a carico dei resistenti; 4) falsa applicazione dell'art. 1180 c.c., perché la prestazione, essendo infungibile, non sarebbe stata adempiibile da terzi; 5) e 6) violazione degli artt. 1322 e 1872 e ss. c.c., sostenendo che la morte della vitaliziante avrebbe estinto il rapporto, o comunque avrebbe legittimato il recesso, e che tali questioni fossero solo emendatio libelli; 7) violazione dell'art. 1713 c.c. in tema di rendiconto, contestando la ritenuta approvazione tacita fondata sul comportamento del mandante e non sul mero silenzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi: il primo perché, in presenza di doppia conforme, mancava la dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni, e comunque si trattava di richiesta di diverso apprezzamento delle prove; il secondo e il quarto perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sulla brevissima durata dell'interruzione dell'assistenza e sulla sua giustificazione eccezionale; il terzo perché, in parte, era infondato, dato che la sospensione non aveva privato l'assistito di quanto necessario, e, in parte, inammissibile perché riproponeva una diversa ricostruzione dei fatti; il quinto e il sesto perché introducevano questioni nuove, non risultando trattate nei gradi di merito. L'ultimo motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il rendiconto può considerarsi tacitamente approvato solo se, dopo la sua presentazione, il mandante tenga un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, valutazione riservata al giudice di merito e non ravvisabile nel mero silenzio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1180 c.c.

    l'adempimento del terzo è idoneo a escludere l'inadempimento del debitore se conforme alla prestazione dovuta; nel caso concreto, comunque, la decisione si fonda soprattutto sulla brevissima e giustificata interruzione dell'assistenza.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1455 c.c.

    il grave inadempimento non è stato ravvisato perché la sospensione dell'assistenza è stata minimale e non ha determinato la perdita dell'interesse del beneficiario.

  • art. 2697 c.c.

    la censura sull'onere della prova è stata respinta perché la doglianza mirava in realtà a una diversa lettura dei fatti e non a un vero errore sul riparto probatorio.

  • art. 1322 c.c.

    invocato per sostenere l'autonomia contrattuale e l'infungibilità del vitalizio, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 1872 c.c.

    richiamato insieme alle norme sul vitalizio per sostenere estinzione o recesso del rapporto a seguito del decesso della vitaliziante; la doglianza è stata dichiarata nuova.

  • art. 1713 c.c.

    il rendiconto del mandatario può dirsi tacitamente approvato solo se il mandante, dopo la sua presentazione, tenga un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo; il mero silenzio non basta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità delle censure proposte.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo per omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, limita il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale se non è dimostrata la diversità delle rationes di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura per violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste formale della violazione normativa, si sollecita soltanto una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • La risoluzione per inadempimento richiede un inadempimento effettivo e di non scarsa importanza; una sospensione minima e giustificata della prestazione, se comunque l'interesse del creditore resta soddisfatto, non integra il presupposto risolutorio.
  • Nel contratto in cui la prestazione è resa anche tramite terzi, l'adempimento del terzo può escludere l'inadempimento del debitore se la prestazione sia conforme a quella dovuta e la vicenda concreta non evidenzi un rilevante pregiudizio per il creditore.
  • Le questioni giuridiche non dedotte nei precedenti gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Il rendiconto del mandatario si considera tacitamente approvato non per il solo silenzio del mandante, ma solo quando il suo comportamento complessivo, valutato dal giudice di merito, sia incompatibile con la volontà di contestarlo; tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
  • La valutazione della buona fede e della compatibilità del comportamento del mandante con la contestazione del rendiconto è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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