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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27233/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha poi deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo l'originario ricorso delle contribuenti e annullando l'avviso di liquidazione. Ha compensato integralmente le spese di lite, valorizzando il mutamento normativo e giurisprudenziale intervenuto in corso di causa sull'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di operazioni societarie: costituzione di una società a responsabilità limitata con conferimento di ramo d'azienda, successiva cessione dell'intera partecipazione sociale e, infine, fusione tra le società coinvolte. L'Ufficio ha riqualificato tali operazioni, ai fini dell'imposta di registro, come un'unica cessione d'azienda, emettendo avviso di liquidazione. Le società hanno impugnato la pretesa fiscale; la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che non fossero state allegate ragioni economico-sociali sufficienti e che l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 consentisse di valorizzare la causa reale e complessiva dell'operazione, anche mediante il collegamento tra più atti. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 20 T.U.R., sostenendo che l'imposta di registro è imposta d'atto e che non è legittimo riqualificare come cessione d'azienda il conferimento seguito dalla cessione di partecipazioni; 2) violazione dell'art. 20 T.U.R. e omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla motivazione economico-sociale dell'operazione; 3) omesso esame del successivo atto di fusione, non considerato nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

    Nel testo applicabile, come risultante dalle modifiche del 2017 e dalla legge del 2018, l'imposta di registro va applicata come imposta d'atto, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo e prescindendo da elementi extratestuali e da atti collegati, salvo le ipotesi espressamente previste dal testo unico.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha riformulato l'art. 20 del T.U.R., precisando il riferimento agli elementi desumibili dall'atto e l'esclusione degli elementi extratestuali e degli atti collegati.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    È stato considerato norma di interpretazione autentica dell'art. 20 T.U.R., con efficacia retroattiva anche per gli atti anteriori ancora sub iudice.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, poi disattesa, relativa alla nuova formulazione dell'art. 20.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, poi disattesa, relativa alla retroattività della disciplina interpretativa.

  • artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.

    Richiamati nella seconda questione di legittimità costituzionale sulla portata retroattiva della norma di interpretazione autentica.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire, nel testo applicabile, sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, senza estendere l'analisi a elementi extratestuali o ad atti collegati non richiamati dal documento registrato, salvo specifiche previsioni di legge.
  • La riqualificazione unitaria di una pluralità di operazioni societarie come cessione d'azienda non è consentita quando essa si fondi sulla sola ricostruzione della complessiva operazione economica perseguita dalle parti, se tale lettura richiede di prescindere dal contenuto dell'atto presentato a registrazione.
  • L'intervento normativo del 2018 che qualifica come interpretazione autentica la modifica del 2017 dell'art. 20 T.U.R. si applica retroattivamente ai giudizi ancora pendenti, con conseguente applicazione della disciplina novellata anche agli atti anteriori.
  • Quando la questione è definita solo in diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando l'atto impositivo.
  • In presenza di un consolidato mutamento normativo e giurisprudenziale nel corso del giudizio, è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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