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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13072/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, in particolare per l'emergere di una embolia polmonare segmentaria riscontrata nei recenti accertamenti sanitari, sostenendo che tale patologia rendeva incompatibile la detenzione carceraria e richiedeva il rinvio della pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente esaminato le relazioni mediche aggiornate (fino al 10 ottobre 2025) e avesse inquadrato le condizioni del detenuto nella categoria di "grave infermità" ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2 c.p. (rinvio facoltativo) e non come malattia in fase terminale o non più rispondente alle terapie ai sensi dell'art. 146, primo comma, n. 3 c.p. I sanitari avevano infatti ritenuto l'embolia curabile in ambiente carcerario con idonei trattamenti. Tuttavia, il Tribunale ha negato il differimento per la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 147, quarto comma, c.p., ossia il concreto pericolo di commissione di reati: tale pericolo è stato desunto dai precedenti penali, dalle pendenze giudiziarie, dalla gravità e durata delle condotte delittuose (anche violente e rivolte ai condomini del domicilio richiesto) e dalla mancata revisione critica del proprio comportamento da parte del detenuto. Si è inoltre valorizzato il rifiuto protratto delle terapie intra-murarie come elemento peggiorativo. Per tali ragioni la decisione del Tribunale è stata ritenuta insindacabile in cassazione sul piano del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è disposto l'oscuramento delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 147 c.p.

    L'art. 147 è stato interpretato distinguendo il "primo comma, n. 2" (grave infermità fisica rilevante per il rinvio facoltativo) dall'ipotesi ostativa del quarto comma (divieto di differimento per concreto pericolo di commissione di reati). Il Tribunale ha ritenuto che, pur essendovi "incompatibilità" con il carcere, ricorresse l'ipotesi della infermità grave che non escludeva la sussistenza della causa ostativa ex quarto comma.

  • art. 146 c.p.

    L'art. 146, primo comma, n. 3, (rinvio obbligatorio) è stato richiamato per distinguere le fattispecie: la Corte ha ritenuto che la patologia non fosse nella fase tale da non rispondere più alle terapie, perciò non applicabile l'ipotesi di rinvio obbligatorio.

  • art. 11 Ordinamento penitenziario

    Richiamato nella parte in cui si valuta se cure o ricoveri esterni possano essere alternative alla detenzione: il grave stato di salute impone che le terapie non possano essere praticate in regime di detenzione solo se anche il ricovero esterno risulta inadeguato.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, per tutela della privacy delle parti.

Massime di principio

  • La compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario va valutata sia in astratto (natura e trattabilità della malattia) sia in concreto (modalità di somministrazione delle terapie, strutture carcerarie e possibilità di ricovero esterno).
  • La sussistenza di una "grave infermità" non determina automaticamente il rinvio obbligatorio: bisogna distinguere tra patologie curabili in regime detentivo e malattie in fase tale da non rispondere più alle terapie (che possono comportare il rinvio obbligatorio).
  • Il concreto pericolo di reiterazione del reato (art. 147, comma 4) può costituire un ostacolo insuperabile alla concessione del differimento anche se sussistono gravi condizioni di salute; rilevano precedenti, pendenze, gravità e contesto delle condotte delittuose e la loro relazione con il domicilio richiesto.
  • La scelta volontaria del detenuto di rifiutare terapie o di tenere comportamenti autosabotanti può essere valutata negativamente e giustificare il diniego del beneficio poiché rende inefficace l'offerta terapeutica disponibile.
  • In sede di legittimità non sono ammesse rivalutazioni di merito degli accertamenti sanitari: se il Tribunale ha motivato adeguatamente il giudizio di compatibilità e ha considerato le relazioni mediche aggiornate, le censure basate su nuovo apprezzamento dei fatti risultano inammissibili.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o che evidenziano colpa nella determinazione della inammissibilità possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (spese e somme a favore della Cassa delle ammende).

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