Cassazione Penale, Sentenza n. 48232/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo violazione dell'art. 164 c.p. in relazione all'art. 133 c.p. e vizio di illogicità della motivazione. In particolare ha contestato che, nel formulare il giudizio prognostico sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che dalla data del fatto (22/02/2011) l'imputata non risulterebbe gravata da altre condanne
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello, che ha formulato un giudizio prognostico negativo sulla recidiva sulla base di elementi ritenuti prevalenti: carattere professionale e continuativo dell'attività di spaccio (plurime vendite e cessioni protratte dal 22/02/2011 fino all'arresto), modalità organizzative (spaccio svolto nell'abitazione, in concorso con un prossimo congiunto ristretto agli arresti domiciliari) e assenza di attività lavorativa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma relativa alla fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; nel caso la responsabilità dell'imputata per tale fattispecie era già stata affermata con statuizione irrevocabile
Richiamata dalla ricorrente come norma violata; disciplina i criteri per la determinazione della pena ed è stata invocata in relazione al corretto bilanciamento ai fini della sospensione condizionale
Elenca gli elementi che il giudice deve valutare ai fini della determinazione della pena e della prognosi di recidiva; la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi dell'art. 133, ma può indicare quelli ritenuti prevalenti e ostativi alla concessione della sospensione condizionale
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni da parte della Procura generale; norma normativa procedurale citata per effetto del procedimento di cassazione
Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per condannare la ricorrente a euro 3000
Massime di principio
- In materia di sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è obbligato a motivare su tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., può limitarsi a indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo
- La continuità e il carattere professionale dell'attività criminosa, le modalità organizzative dello svolgimento del reato (es. gestione in casa, concorso con altri) e l'assenza di attività lavorativa sono elementi che rafforzano una prognosi negativa di recidiva
- L'assenza di ulteriori condanne successive al fatto non è automaticamente decisiva a favore della concessione della sospensione condizionale se sussistono altri elementi negativi prevalenti
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente carenti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende per colpa
- In fase di cassazione la verifica della completezza della motivazione del giudice del merito è soggetta a sindacato limitato: la motivazione è censurabile solo se incoerente o manifestamente illogica
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