Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48232/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo violazione dell'art. 164 c.p. in relazione all'art. 133 c.p. e vizio di illogicità della motivazione. In particolare ha contestato che, nel formulare il giudizio prognostico sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che dalla data del fatto (22/02/2011) l'imputata non risulterebbe gravata da altre condanne

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello, che ha formulato un giudizio prognostico negativo sulla recidiva sulla base di elementi ritenuti prevalenti: carattere professionale e continuativo dell'attività di spaccio (plurime vendite e cessioni protratte dal 22/02/2011 fino all'arresto), modalità organizzative (spaccio svolto nell'abitazione, in concorso con un prossimo congiunto ristretto agli arresti domiciliari) e assenza di attività lavorativa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa alla fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; nel caso la responsabilità dell'imputata per tale fattispecie era già stata affermata con statuizione irrevocabile

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamata dalla ricorrente come norma violata; disciplina i criteri per la determinazione della pena ed è stata invocata in relazione al corretto bilanciamento ai fini della sospensione condizionale

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi che il giudice deve valutare ai fini della determinazione della pena e della prognosi di recidiva; la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi dell'art. 133, ma può indicare quelli ritenuti prevalenti e ostativi alla concessione della sospensione condizionale

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni da parte della Procura generale; norma normativa procedurale citata per effetto del procedimento di cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per condannare la ricorrente a euro 3000

Massime di principio

  • In materia di sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è obbligato a motivare su tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., può limitarsi a indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo
  • La continuità e il carattere professionale dell'attività criminosa, le modalità organizzative dello svolgimento del reato (es. gestione in casa, concorso con altri) e l'assenza di attività lavorativa sono elementi che rafforzano una prognosi negativa di recidiva
  • L'assenza di ulteriori condanne successive al fatto non è automaticamente decisiva a favore della concessione della sospensione condizionale se sussistono altri elementi negativi prevalenti
  • Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente carenti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende per colpa
  • In fase di cassazione la verifica della completezza della motivazione del giudice del merito è soggetta a sindacato limitato: la motivazione è censurabile solo se incoerente o manifestamente illogica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.