Cassazione Civile, Ordinanza n. 25027/2024 del 17/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un proprietario aveva promosso davanti al giudice ordinario un’opposizione alla stima nell’ambito di una procedura espropriativa per lavori di adeguamento di una strada statale, chiedendo la determinazione della giusta indennità di esproprio e di occupazione, sostenendo che la valutazione provvisoria del suolo fosse irrisoria e non tenesse conto anche di un impianto di piante di fico in serra. La società espropriante si era costituita eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità/improcedibilità della domanda perché proposta prima del decreto di esproprio, e chiedendo comunque il rigetto nel merito. In appello era stata riconosciuta solo l’indennità di occupazione legittima, mentre era stata negata quella di esproprio, ritenendosi irrilevante il decreto di esproprio emanato successivamente e valorizzandosi invece l’irreversibile trasformazione del bene alla scadenza dell’occupazione legittima. In Cassazione la società espropriante deduceva: 1) violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la Corte d’appello avesse impropriamente valutato atti della procedura espropriativa riservati al giudice amministrativo; 2) violazione delle norme sull’efficacia del decreto di esproprio e delle proroghe dei termini, sostenendo che il decreto fosse stato emesso tempestivamente entro il termine prorogato e che dunque fosse valido ed efficace, con conseguente errata esclusione dell’acquisizione del bene e della relativa disciplina indennitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice ordinario, adito per la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione, può valutare validità ed efficacia del decreto di esproprio ai soli fini della decisione sulla debenza dell’indennità, senza annullarlo, e che tale disapplicazione non integra una questione di giurisdizione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, in materia espropriativa, se il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è stato tempestivamente prorogato prima della scadenza, anche più volte, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio emesso prima dell’ultima scadenza è valido. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'interesse ad impugnare deve consistere in un'utilità giuridica concreta e attuale derivante dall'eventuale accoglimento del gravame, non in un mero interesse astratto alla corretta soluzione della questione.
Nel testo vigente ratione temporis, riserva al giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi.
art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001
Nel testo applicabile ratione temporis, lascia ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi.
art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010
Richiamato dalla ricorrente ai fini della giurisdizione, ma la Corte ha valorizzato la disciplina transitoria e la natura della controversia indennitaria.
art. 13 d.P.R. n. 327 del 2001
Se il termine per l'emanazione del decreto di esproprio è prorogato tempestivamente prima della scadenza, la dichiarazione di pubblica utilità resta efficace e il decreto emesso entro l'ultima scadenza è valido.
art. 13 l. n. 2359 del 1865
Nella disciplina previgente, i termini fissati per espropriazioni e lavori potevano essere prorogati; se prorogati tempestivamente, la dichiarazione di pubblica utilità non perde efficacia fino all'ultima scadenza.
art. 57 d.P.R. n. 327 del 2001
La disciplina del testo unico non si applica ai progetti per i quali, alla sua entrata in vigore, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, restando applicabile la normativa previgente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La disapplicazione dell'atto amministrativo, se censurata, attiene a un vizio interno al potere giurisdizionale e non a un difetto di giurisdizione.
L'onere di specificità del ricorso non richiede l'esatta indicazione formale della norma o della rubrica del vizio, se il contenuto della censura consente di individuare chiaramente il motivo di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio ordinario volto alla determinazione dell’indennità di esproprio, il giudice può verificare incidentalmente validità ed efficacia del decreto di esproprio ai soli fini della decisione sulla pretesa indennitaria, senza invadere la giurisdizione amministrativa, poiché non annulla l’atto ma eventualmente lo disapplica.
- La disapplicazione di un atto amministrativo da parte del giudice dotato di giurisdizione sulla domanda principale non integra di per sé una questione di giurisdizione, ma attiene all’esercizio dei poteri del giudice nel merito della controversia.
- Quando la dichiarazione di pubblica utilità è stata tempestivamente prorogata prima della scadenza, anche più volte, essa conserva efficacia fino all’ultima scadenza e il decreto di esproprio emesso entro tale termine è valido.
- In materia espropriativa, ai fini della validità del decreto e della legittimità dell’occupazione/manipolazione del bene nel periodo considerato, è decisivo verificare la continuità dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e non solo la data dell’irreversibile trasformazione del fondo.
- Il ricorso per cassazione non è inammissibile per la mera inesatta indicazione formale della norma violata o del vizio dedotto, se il contenuto argomentativo del motivo consente di identificare chiaramente la censura proposta.
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