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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07526/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Una società, dopo aver pagato alla banca garantita una somma pari al 70% del rischio coperto da una polizza di garanzia stipulata a tutela di una fideiussione rilasciata a favore di un istituto finanziario estero, ha chiesto di essere ammessa al passivo della debitrice in via privilegiata, assumendo di surrogarsi alla banca nel credito già insinuato. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il tribunale aveva rigettato l'opposizione, rilevando che non ricorrevano i presupposti dell'art. 61 l.fall. sulle obbligazioni solidali, ma che la domanda era comunque errata perché, trattandosi di surrogazione, avrebbe dovuto proporsi rettifica dello stato passivo ex art. 115, comma 2, l.fall. e non nuova domanda di ammissione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità del decreto per contrasto tra motivazione e dispositivo e motivazione apparente; con il secondo, violazione dell'art. 115, comma 2, l.fall., sostenendo che la surroga sarebbe esercitabile fino al riparto e che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere il proprio subentro nel credito della banca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi effettiva del decreto impugnato, che era fondata non sull'applicazione dell'art. 61 l.fall. ma sulla necessità, per il creditore surrogato, di utilizzare la procedura di rettifica dello stato passivo ex art. 115, comma 2, l.fall., essendo il credito già stato ammesso e dovendosi soltanto modificare l'intestazione soggettiva del creditore. La Corte ha anche escluso che il tribunale avesse motivato in modo apparente o illogico, poiché il rigetto trovava giustificazione proprio nella scelta processuale errata della parte. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto col secondo motivo, ma il motivo è stato ritenuto non attinente alla reale ratio decidendi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per nullità e motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché una motivazione esisteva ed era coerente con la ratio decidendi

  • art. 115, comma 2, l. fall.

    in presenza di surrogazione su credito già ammesso al passivo, va attivata la procedura di rettifica dello stato passivo e non una nuova domanda di ammissione

  • art. 61 l. fall.

    il tribunale ha escluso che la fattispecie rientrasse nell'ambito delle obbligazioni solidali disciplinate da questa norma

  • art. 1916 c.c.

    richiamato come fonte della surrogazione dell'assicuratore nel diritto di credito del garantito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato si fonda su una specifica ratio decidendi processuale, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non si confrontano con quella ratio e colpiscono invece un argomento diverso o solo accessorio.
  • Se il credito già risulta ammesso al passivo e muta soltanto il soggetto titolare per effetto di surrogazione, la tutela va chiesta con la rettifica dello stato passivo prevista dalla disciplina fallimentare, non con una nuova domanda di insinuazione.
  • La motivazione non è apparente quando il rigetto discende da una ragione giuridica individuabile e coerente, anche se il giudice abbia prima escluso una diversa questione preliminare o alternativa.
  • In sede di legittimità, la deduzione di contrasto tra motivazione e dispositivo o di violazione di legge non può prescindere dall'effettivo contenuto decisorio del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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