Cassazione Civile, Ordinanza n. 11043/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la parte privata aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello di Catania che, secondo l'esposizione dei fatti, aveva dichiarato improcedibile l'opposizione ex art. 5-ter della stessa legge. In sede di legittimità il Ministero ha resistito. La Corte di cassazione ha però rilevato che, con il ricorso, non era stata depositata la copia autentica del decreto effettivamente impugnato, ma un diverso provvedimento (il decreto del giudice monocratico delegato). Da ciò ha tratto la conseguenza che mancava il deposito prescritto dall'art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità, non essendo il provvedimento reperibile tra quelli depositati dal controricorrente. Le ricorrenti hanno anche depositato memorie illustrative, senza che ciò valesse a sanare il vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369 c.p.c., poiché non era stata depositata la copia autentica del provvedimento impugnato. Ha quindi condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 906,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre precisato che, trattandosi di giudizio ex L. n. 89/2001, non va pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamata solo per descrivere il tipo di opposizione oggetto del giudizio presupposto; il testo non sviluppa un'interpretazione della norma sostanziale.
consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza o decisione impugnata, salvo che il provvedimento sia stato depositato dal controricorrente.
Cass. Sez. Un. n. 10648/2017
richiamata per il principio secondo cui il deposito del provvedimento impugnato da parte del controricorrente esonera il ricorrente dall'onere di deposito ex art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei giudizi ex L. n. 89/2001.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata come fonte introduttiva della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato costituisce un onere processuale la cui omissione determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che il documento risulti già prodotto dal controricorrente.
- Il requisito di improcedibilità non è soddisfatto dal deposito di un provvedimento diverso da quello effettivamente impugnato, poiché la Corte deve poter verificare il contenuto dell'atto oggetto di ricorso.
- Nei giudizi di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non si applica la declaratoria relativa al raddoppio del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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