Cassazione Penale, Sentenza n. 05044/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che li aveva ritenuti colpevoli di opere edilizie abusive in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. Contestano: (i) la datazione della cessazione dei lavori (la Corte avrebbe errato ritenendo il reato perdurante fino al 25/06/2021, basandosi su fotografie valutate apoditticamente); (ii) il travisamento della prova e vizi di motivazione legati all'interpretazione di fotografie e immagini Google Maps; (iii) l'inattendibilità delle testimonianze a discarico la cui valutazione sarebbe apparente; (iv) la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'ordine di demolizione (sostenendo l'orientamento della Cassazione "Rillo"); (v) il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena; (vi) il rifiuto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p.; (vii) la responsabilità penale di Campanaro contestata come fondata solo sulla qualità di comproprietaria senza prova di contributo attivo o consapevole alla realizzazione dell'abuso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: i motivi che chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio (fotografie, testimonianze, Google Maps, posizione della comproprietaria) sono stati ritenuti, in sostanza, meramente rivalutativi e dunque non consentiti in sede di legittimità; gli altri motivi sono stati dichiarati manifestamente infondati. È stata confermata la valutazione di merito che ha ritenuto le fotografie indicative di lavori recenti e la valutazione di inattendibilità dei testi a discarico; è stata ritenuta legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'ordine di demolizione, così come il diniego delle attenuanti generiche e il rigetto della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b)
Norma sulla disciplina edilizia utilizzata per contestare le opere abusive: la Corte ha ritenuto applicabili le sanzioni penali per opere realizzate senza titolo abilitativo in zona vincolata, valorizzando la persistenza dell'illiceità fino alla cessazione dei lavori
Disposizioni sanzionatorie in materia edilizia richiamate per la qualificazione penale delle opere abusive; la sentenza di merito e la Cassazione ne hanno confermato l'applicazione
d.lgs. 42/2004, art. 181, comma 1, lett. b)
Norma sulla tutela del paesaggio e beni culturali: impiegata per contestare gli interventi in area sottoposta a vincolo paesaggistico
codice di procedura penale, art. 606, co.1, lett. b) ed e)
Articola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che molte censure fossero inammissibili perché richiedevano una rivalutazione del fatto (vietata in sede di legittimità) o erano manifestamente infondate
codice di procedura penale, artt. 187, 192, 220
Norme relative alla valutazione e produzione della prova (perizie, esibizione documenti, produzione di nuove prove); richiamate dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da consentire la cassazione
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto legittimo subordinare la sospensione all'adempimento dell'ordine di demolizione quando l'opera persiste e continua ad essere offensiva dell'interesse tutelato
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa perché sussisteva pluralità di violazioni, mutamento della destinazione d'uso, elusione degli oneri e persistenza dell'opera
codice di procedura penale, art. 616
Prevede conseguenze per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha disposto l'obbligo di versare somma alla Cassa delle ammende
Legge 11 dicembre 2016, n. 103, art. 1, comma 64
Consente al giudice di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. per inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando in via equitativa €3.000 per la Cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata: Cass. n. 33414/2021 ("Rillo") e altre pronunce
La sentenza Rillo e altri orientamenti sono stati citati dalle parti; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che la scelta del giudice di merito di subordinare la sospensione alla demolizione fosse adeguatamente motivata e non contraddetta dalla giurisprudenza citata
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni per ricorsi senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non fondato il motivo per escludere la sanzione economica
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la semplice rivalutazione del compendio probatorio: le censure che si risolvono nel proporre una diversa lettura delle prove documentali o testimoniali sono, di norma, inammissibili.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo se il giudice di merito si è fondato su una prova inesistente o su un risultato di prova manifestamente diverso dalla realtà; letture alternative delle stesse immagini o fatti non bastano.
- Le fotografie e altre prove documentali possono legittimamente fondare un convincimento del giudice di merito sulla recenza dei lavori quando presentino elementi oggettivi (intonaci "lindi", tegole "appena posate", arnesi in cantiere, sanitari non installati ecc.).
- La responsabilità del comproprietario in reati edilizi può essere desunta da un insieme di indizi "gravi, precisi e concordanti" (piena disponibilità, interesse specifico all'opera, presenza al sopralluogo, rapporti di comunione, richieste di titoli abilitativi), salvo che l'interessato allegi elementi concreti a dimostrazione della totale estraneità.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'ordine di demolizione se il giudice di merito motiva l'offensività persistente dell'opera e l'esigenza di tutela del territorio; l'esistenza di orientamenti contrastanti non obbliga il giudice a rinunciare a tale condizione se adeguatamente motivata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva: pluralità di violazioni, mutamento della destinazione d'uso, elusione di oneri e persistenza dell'illecito sono elementi che escludono la tenuità.
- Contestare la motivazione in termini generici (es.: "clausole di stile" o "mancanza di specificità") senza indicare elementi omessi o contraddittorî non è efficace in sede di legittimità; il giudice di cassazione sindaca la logicità e la coerenza strutturale del provvedimento, non propone ragionamenti alternativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05039/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05040/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05041/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05042/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05045/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05046/2026 del 09/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →