Cassazione Penale, Sentenza n. 05042/2026 del 09/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna sollevando otto motivi: 1) vizio di motivazione per presunte contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa (diversa versione resa ai carabinieri rispetto a querela e dibattimento); 2) vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato (presunta incertezza del testimone che avrebbe fornito il numero telefonico); 3) criticità del riconoscimento fotografico e attendibilità della vittima (uso di foto in bianco e nero e possibile suggestionamento); 4) violazione dell'art. 213 c.p.p. per omissione degli avvertimenti nella ricognizione fotografica; 5) errata valorizzazione della testimonianza del fidanzato della persona offesa (testimone interessato e inattendibile); 6) vizio di motivazione relativo alla testimonianza del vicino (problemi di udito e incertezza sulla telefonata e sulla modalità di confessione); 7) vizio di legge sulla procedibilità del reato di violazione di domicilio (contestazione che non fosse procedibile d'ufficio e che non fosse stata querela specifica per tale reato); 8) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. incensuratezza, lieve entità del danno, comportamento processuale, dichiarazioni spontanee).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stata confermata la 'doppia conforme' (conferma della condanna pronunciata in primo grado e in appello) nei confronti dell'imputato, che era stato condannato dal Tribunale di Udine il 10/11/2022 per i reati di violazione di domicilio (art. 614, commi 1 e 4, con riferimento all'art. 61 n.2) e di violenza sessuale (art. 609-bis), con pena di due anni e due mesi di reclusione, pene accessorie e statuizioni civili; la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 24/03/2025, aveva confermato la condanna. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure, in quanto tentativi di rinnovata valutazione del merito e non idonee a dimostrare manifeste contraddizioni o carenze logiche nella motivazione delle decisioni di merito. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000, determinato equitativamente; condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Trieste con separato decreto.
Norme richiamate
norma che disciplina la violenza sessuale; nel caso denunciato la circostanza attenuante del comma 3 è stata riconosciuta in primo grado dal Tribunale
norma sulla violazione di domicilio; la Corte ha ritenuto procedibile il reato sulla base della querela e della ricostruzione dei fatti che ha evidenziato l'ingresso con forza e contro la volontà della persona offesa
riferimento a circostanze aggravanti o cause che incidono sul trattamento sanzionatorio nel cumulo delle responsabilità (citata in motivazione della condanna)
comma 1, lett. e) e lett. c) e lett. b)
disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di sindacato (manifestissima illogicità, contraddittorietà) sul materiale probatorio nei casi di "doppia conforme"
disciplinava gli avvertimenti per ricognizioni e riconoscimenti; la Corte ha ritenuto che, per come esposta la vicenda e per la reiterazione in dibattimento, non sussista vizio tale da invalidare il riconoscimento
disciplina il divieto di testimonianza per taluni soggetti nei procedimenti; la Corte ha ricordato che il divieto riguarda dichiarazioni rese all'autorità investigativa e non quelle rese a persone private, le quali possono avere valore probatorio
riguarda i contenuti della querela e la sua funzione di condizione di procedibilità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la querela deve indicare il fatto-reato senza necessità di qualificazione giuridica formale
riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua
prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al relativo pagamento
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
consente di aumentare la sanzione oltre il massimo prevista dall'art. 616 c.p.p. per inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
disciplinano la liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la rifusione delle spese della parte civile sia liquidata dalla Corte di appello con separato decreto
richiamata dalla difesa nella memoria per una possibile riqualificazione dell'imputazione; non accolta né valutata dalla Corte nella decisione di inammissibilità
Massime di principio
- Nei casi di "doppia conforme" (conferma in appello della sentenza di primo grado) la Cassazione è limitata nel sindacato: può censurare solo manifeste contraddizioni, omissioni di temi probatori decisivi o palesi travisamenti, non una diversa lettura del compendio probatorio.
- La deposizione della persona offesa per reati sessuali può costituire prova autonoma e sufficiente, ma il giudice di merito deve vagliarne con attenzione credibilità e attendibilità; la Cassazione verifica la correttezza logico-motivazionale, non la riscontra di fatto.
- I riconoscimenti fotografici informali non sono automaticamente nulli: se la persona offesa reiteri il riconoscimento in dibattimento e il giudice illustra le ragioni dell'attendibilità, tale elemento è utilizzabile nel convincimento del giudice di merito.
- Dichiarazioni autoincriminanti rese dall'imputato a terzi non qualificati (non autorità) possono avere valore probatorio; il divieto dell'art. 62 c.p.p. riguarda dichiarazioni rese in ambito investigativo o all'Autorità giudiziaria.
- La querela, quale condizione di procedibilità, deve manifestare l'istanza di punizione relativa a un fatto-reato; non è necessaria la precisa qualificazione giuridica del fatto (non è richiesto che il querelante indichi il reato con la corretta formula normativa).
- Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito ampiamente discrezionale; in assenza di vizi logico-giuridici nella motivazione, non è sindacabile in Cassazione.
- In sede di legittimità non è consentito ricostruire ex novo il quadro probatorio: i ricorsi che espongono semplicemente letture alternative delle prove senza dimostrare 'manifesta illogicità' o 'contraddittorietà' della motivazione sono inammissibili.
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