Cassazione Penale, Sentenza n. 05045/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha ritenuti responsabili, in concorso, del reato di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 110 c.p. e art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006). Sefer deduce violazione dell'art. 159, comma 3, c.p.p. e omessa declaratoria di prescrizione (sostenendo che la sospensione disposta per rinvio richiesto per legittimo impedimento di un difensore non avrebbe dovuto estendersi a lui) e contesta la mancata verifica dell'eventuale estinzione del reato ai sensi degli artt. 318-ter e ss. d.lgs. 152/2006. Cuti denuncia carenza/contraddittorietà della motivazione (contestando accertamenti sullo stato dell'impresa, disponibilità del veicolo e rapporto di lavoro), invoca la non qualificazione dei rottami ferrosi come rifiuti e l'errore scusabile sulla legge penale, e propone anch'egli eccezione di prescrizione (art. 157 c.p. e art. 587 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: 1) le doglianze sulla prescrizione sono manifestamente infondate perché la sospensione del corso della prescrizione, dovuta al rinvio per legittimo impedimento del difensore di un coimputato, si estende ai coimputati che non si sono opposti al rinvio; inoltre il termine di prescrizione va computato fino alla lettura del dispositivo. 2) La censura relativa alla procedura estintiva (art. 318-ter e ss.) è tardiva, generica e, comunque, grava sulla difesa l'onere di provare l'integrazione della causa estintiva; non risultando che tale eccezione fosse dedotta in dibattimento, il motivo è inammissibile. 3) Le doglianze di Cuti sulla motivazione comportano una rivalutazione del merito e sono pertanto inammissibili in Cassazione; la sentenza di merito contiene una motivazione logica e basata su elementi documentali (verbale di sequestro, visura camerale, dichiarazione sostitutiva, deposizione P.G., esame dell'imputato). 4) Questioni nuove o ipotetiche (qualificazione del rottame, errore scusabile) sono manifestamente infondate o non devolute al giudice di legittimità. Per tali ragioni i ricorrenti sono condannati alle spese e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Articolo richiamato per indicare il concorso di persone nel reato; la Corte non discute la rilevanza del concorso tra imputati nel caso concreto
art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006
"gestione di rifiuti non autorizzata"
Norma sostanziale contestata: la sentenza di merito ha ritenuto integrata la fattispecie per il trasporto di rifiuti non pericolosi (elettrodomestici, materiale metallico) in assenza di valida autorizzazione
Richiamato in relazione alla sospensione dei termini; la Corte interpreta che la sospensione del processo per legittimo impedimento del difensore di un coimputato estende la sospensione del corso della prescrizione anche agli altri coimputati che non si sono opposti al rinvio
art. 318-ter e ss. d.lgs. 152/2006
Normativa sulla procedura estintiva amministrativa per reati ambientali: la Corte ricorda che l'onere di provare l'integrazione della causa estintiva incombe sulla difesa e che la mancata indicazione di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza non determina di per sé improcedibilità
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Criterio di sindacato in Cassazione sulla motivazione: la Corte valuta la completezza e decisività della motivazione rispetto alle doglianze; qui la motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente e coerente
Norma richiamata da Cuti in relazione alla qualificazione della contravvenzione e alla prescrizione: la Corte ha ritenuto le doglianze sulla prescrizione infondate o inammissibili
Richiamato in connessione con questioni relative alla prescrizione: le eccezioni non sono state ritenute fondate in sede di legittimità
Richiamato per spiegare che l'inammissibilità dei ricorsi impedisce alla Corte di sentenza di rilevare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata)
Richiamato in tema di RAEE: la Corte osserva che gli "elettrodomestici in disuso" rientrano nella disciplina dei rifiuti elettrici ed elettronici, confermando la rilevanza penale del loro trasporto non autorizzato
Reg. UE n. 333/2011
Richiamato rispetto alla qualificazione dei rottami ferrosi: tali materiali possono perdere la qualifica di rifiuto solo se provengono da centri autorizzati e rispondono a requisiti tecnici stringenti; nel caso non risultano soddisfatti tali requisiti
Massime di principio
- La sospensione del processo disposta per legittimo impedimento del difensore di un coimputato estende il blocco del decorso della prescrizione a tutti i coimputati che non si siano espressamente opposti al rinvio o non abbiano chiesto la separazione degli atti.
- Ai fini della prescrizione conta il momento della lettura del dispositivo della sentenza, non quello del deposito successivo.
- In materia di estinzione amministrativa dei reati ambientali (art. 318-ter e ss. d.lgs. 152/2006) l'onere della prova dell'integrazione della causa estintiva incombe sulla difesa; la mancata indicazione di prescrizioni dall'organo di vigilanza non produce automaticamente l'improcedibilità dell'azione penale.
- Problemi di motivazione o contestazioni sui fatti che richiedono una rivalutazione del merito sono inammissibili in Cassazione: la Corte di legittimità non riesamina le prove ma verifica la congruenza logica e la completezza della motivazione già resa dal giudice di merito.
- Questioni formulate in termini ipotetici, generici o tardivi (non sollevate in dibattimento) sono, di norma, inammissibili in Cassazione.
- La qualificazione di materiali come "rifiuto" o "non rifiuto" richiede un esame puntuale delle circostanze e dei requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti UE; l'eccezione che rottame ferroso non sia rifiuto deve essere provata con elementi specifici e non con argomentazioni astratte.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e, in casi ritenuti meritevoli di sanzione, il pagamento di somme a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende.
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