Cassazione Penale, Ordinanza n. 34076/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 25 novembre 2025 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna per la reiterata inosservanza dei divieti di accesso disposti con daspo urbano e per l’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore abusivo nell’area interdetta. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento del Questore per carenza di elementi sintomatici di pericolosità. La sentenza riferisce che l’imputato era stato trovato nel parcheggio situato nella zona interdetta mentre svolgeva l’attività abusiva, indossando una giacca arancione fosforescente. Il giudice d’appello aveva ritenuto attuale e concreta la pericolosità, valorizzando anche precedenti per tentata truffa e modalità dell’attività idonee a ingannare gli automobilisti, con conseguente disagio e pericolo per la loro sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formulata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e degli elementi probatori, in contrasto con la motivazione puntuale, esaustiva e logica della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che il giudice d’appello aveva svolto una valutazione concreta e attuale della pericolosità e aveva motivatamente escluso la disapplicazione dei provvedimenti del Questore. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in ragione dei motivi dedotti.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992
Giuseppe D'Angelo impugna la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della condanna per i reati di cui all'art. 7, comma 15 bis, decreto legislativo 285/1992 e 10, comma 3, D.L. 14/2017, per avere, quale destinatario del provvedimento di daspo urbano emesso dal Questore, reiteratamente non ottemperato ai divieti di accesso ed esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore abusivo e nell'area urbana il cui accesso era interdetto.
La disposizione è indicata quale base della condanna relativa all’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore abusivo.
art. 10, comma 3, d.l. 14/2017
Giuseppe D'Angelo impugna la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della condanna per i reati di cui all'art. 7, comma 15 bis, decreto legislativo 285/1992 e 10, comma 3, D.L. 14/2017, per avere, quale destinatario del provvedimento di daspo urbano emesso dal Questore, reiteratamente non ottemperato ai divieti di accesso ed esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore abusivo e nell'area urbana il cui accesso era interdetto.
La disposizione è richiamata quale base della condanna per la reiterata inosservanza dei divieti di accesso disposti con il daspo urbano.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in euro 3.000.
Massime di principio
- È inammissibile la censura formalmente prospettata come violazione di legge quando, nella sostanza, sollecita una rivalutazione dei fatti e degli elementi di prova e propone una lettura alternativa rispetto a una motivazione di merito puntuale, esaustiva e logicamente coerente.
- La contestazione della legittimità di un divieto questorile di accesso alle aree urbane non impone la disapplicazione del provvedimento quando il giudice di merito abbia motivato sulla base di una valutazione concreta e attuale della pericolosità del destinatario.
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