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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3116/2021 del 09/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha licenziato per giusta causa il comandante Roberto Renna contestandogli di aver svolto attività remunerata per la Saudi Arabian Airlines nel periodo in cui era collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e di non aver dato la preventiva comunicazione né all'INPS né al datore di lavoro, continuando così a percepire indebitamente l'integrazione salariale integrata dal Fondo speciale del trasporto aereo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Air Italy ritenendo che la Corte d'appello non abbia correttamente applicato e valutato la normativa sull'obbligo di comunicazione (art. 8, commi 4 e 5, D.L. n.86/1988) e la giurisprudenza della Cassazione in materia. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Cassazione (valutare correttamente l'ambito dell'obbligo informativo, la natura retributiva delle somme percepite, la possibilità del "periodo neutro" per l'addestramento, e l'eventuale necessità di una valutazione di proporzionalità della sanzione o dell'applicazione delle tutele indennitarie alternative previste dall'art.18). La decisione dispone altresì la regolazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. n. 86/1988, art. 8 commi 4 e 5 (convertito in L. n.160/1988)

    4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

    La Corte interpreta la norma nel senso della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altri redditi: lo svolgimento di attività remunerata non determina in automatico la perdita totale dell'integrazione ma richiede la comunicazione preventiva all'INPS (o autocertificazione per il personale di volo in fase di addestramento). L'omessa comunicazione comporta la decadenza dal trattamento; l'obbligo informativo ha portata ampia e riguarda ogni attività potenzialmente produttiva di reddito.

  • Circolari INPS n. 94/2011 e n.130/2010

    Le circolari precisano modalità operative (es. autocertificazione per personale di volo e indicazioni sul "periodo neutro" d'addestramento) ma non possono derogare alla legge. Sono utilizzate per verificare la compatibilità dell'attività svolta con il diritto all'integrazione salariale e per stabilire termini e modalità di comunicazione.

  • Art. 2119 cod. civ.

    Richiamato come riferimento alla nozione di giusta causa di licenziamento per grave inadempimento o perdita di fiducia: la gravità della condotta omissiva può giustificare il licenziamento, ma occorre valutare la sussistenza dell'illecito e la proporzionalità della sanzione.

  • Art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), commi relativi alla reintegrazione e alla tutela indennitaria (modifiche L. n.92/2012)

    La Corte richiama la necessità, in caso di accertata insussistenza della giusta causa o di proporzione non verificata, di considerare le tutele alternative previste dall'art.18 (reintegra o, in alternativa, indennità) e le "altre ipotesi" di tutela indennitaria forte introdotte dalla riforma.

  • Art. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile (R.D. 16.3.1943 n.262)

    Utilizzato per riaffermare che atti amministrativi (come le circolari) non possono assumere efficacia derogatoria rispetto alle norme di legge.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (in particolare Corte Cost. 5.12.2019 n.256 e numerose sentenze della Cassazione richiamate)

    La Corte richiama orientamenti che riconoscono la permanenza di obblighi del rapporto di lavoro durante la CIGS (es. fedeltà, obblighi contributivi e finalità di tutelare la spesa pubblica) e precedenti di legittimazione dell'obbligo di comunicazione preventiva anche se l'ulteriore attività non prevale o non produce reddito effettivo.

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicazione all'INPS (o l'autocertificazione nei casi previsti) ha portata ampia: ogni attività idonea a produrre reddito deve essere segnalata, anche se non si configura come rapporto a tempo pieno o non ha prodotto ancora un reddito effettivo.
  • Le circolari amministrative possono chiarire modalità e termini (es. periodo neutro per addestramento), ma non possono derogare al contenuto della legge; l'interpretazione normativa prevale sulla circolare.
  • La semplice partecipazione a corsi o addestramenti può essere qualificata come "periodo neutro" quando serve solo al mantenimento/ottenimento di abilitazioni e non dà luogo a prestazione lavorativa retribuita: tuttavia occorre verificare la natura delle somme percepite (retribuzione vs. rimborsi) e l'eventuale obbligo informativo.
  • L'omessa comunicazione preventiva all'INPS può comportare la decadenza dal beneficio e integrare un profilo disciplinare rilevante; tuttavia, il datore di lavoro che intima il licenziamento deve motivare proporzionalmente la sanzione e valutare, ove opportuno, le tutele alternative previste dall'art.18 (reintegra/indennità).
  • In controversie analoghe il giudice dovrà: a) accertare se l'attività svolta rientra nella nozione ampia di "attività lavorativa"; b) distinguere natura retributiva vs. rimborsi; c) verificare l'esistenza e la tempestività delle comunicazioni/autocertificazioni; d) valutare la proporzione tra fatto e sanzione e, se necessario, applicare le tutele indennitarie previste dalla legge.

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