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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3121/2021 del 09/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Air Italy con lettera del 21.1.2016 e aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore con risarcimento pari a 12 mensilità. Air Italy deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86/1988 (sulla cumulabilità tra integrazione salariale e attività lavorativa svolta durante la cassa integrazione) per avere il lavoratore omesso la preventiva comunicazione all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di attività (periodo feb-apr 2013) per un'altra compagnia aerea e per avere così cumulato retribuzione e indennità; deduceva altresì errata valutazione della gravità disciplinare e della proporzionalità della sanzione espulsiva (art. 18 l. 300/1970) e contestava la mancata detrazione di somme retributive percepite in altro periodo rilevante ai fini del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (violazione dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 e correlata errata applicazione dell'art. 18 l. 300/1970), ritenendo che la Corte territoriale non abbia adeguatamente applicato i principi di diritto relativi agli obblighi informativi del lavoratore in cassa integrazione e alla nozione ampia di "attività lavorativa" soggetta a comunicazione preventiva. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, con conseguente regolazione delle spese di legittimità. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86 del 1988 (convertito nella legge n. 160 del 1988)

    "4. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento ,per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita'."

    La Corte interpreta la norma nel senso che lo svolgimento di attività remunerata durante la cassa integrazione non determina necessariamente la perdita totale dell'indennità ma ne impone la riduzione per le giornate effettivamente lavorate; tuttavia è obbligatoria la preventiva comunicazione all'INPS (o autocertificazione per il personale di volo nel "periodo neutro") e la mancata comunicazione comporta la decadenza dal trattamento. La nozione di "attività lavorativa" è interpretata in senso ampio, comprendente qualsiasi condotta potenzialmente produttiva di reddito.

  • art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)

    La Corte richiama la disciplina sul regime reintegratorio in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo e sottolinea che, ai fini della reintegrazione, occorre valutare la gravità del fatto contestato e l'eventuale esigenza che il codice disciplinare preveda espressamente il regime reintegratorio; va altresì fatta la valutazione di proporzionalità tra fatto e sanzione.

  • Circolari INPS n. 94/2011 e n. 130/2010

    Le circolari hanno efficacia interna e non normativa, ma forniscono criteri applicativi: per il personale di volo prevedono che le fasi di addestramento finalizzate al rinnovo delle abilitazioni rientrino nel cosiddetto "periodo neutro" e possano essere soggette ad autocertificazione; tuttavia non possono derogare alla legge e non esentano dall'obbligo di comunicazione quando l'attività sia suscettibile di produrre reddito o sostituirsi alla prestazione sospesa.

  • art. 36 e art. 38 Cost.

    Richiamati a supporto della finalità solidaristica e protettiva dell'integrazione salariale: le discipline sulla integrazione mirano a garantire sostegno al reddito senza consentire indebiti arricchimenti o erogazioni ingiustificate a danno della finanza pubblica.

Massime di principio

  • Durante la cassa integrazione qualsiasi attività potenzialmente produttiva di reddito è soggetta all'obbligo di preventiva comunicazione all'INPS; la nozione di "attività lavorativa" è ampia e non dipende dalla forma contrattuale o dall'effettiva entità del reddito.
  • Per il personale di volo l'addestramento finalizzato al rinnovo delle abilitazioni può essere considerato "periodo neutro" e soggetto ad autocertificazione, ma ciò non elimina il necessario controllo sulla natura e destinazione dei compensi: se i proventi hanno natura retributiva o l'attività si sostituisce alla prestazione sospesa, occorre la comunicazione e può scattare la decadenza.
  • La mancata comunicazione preventiva può determinare la decadenza dal diritto all'indennità e talvolta profili penalmente rilevanti (es. truffa aggravata) se ricorrono gli estremi dell'indebita percezione.
  • Il datore di lavoro può contestare disciplinarmente l'omessa comunicazione; tuttavia il giudice deve valutare la proporzionalità della sanzione: la sola sussistenza del fatto non esclude la possibilità che una sanzione conservativa fosse più adeguata rispetto al licenziamento.
  • Le circolari amministrative (INPS) hanno valore interpretativo ma non possono sostituire la legge; il loro contenuto va considerato alla luce dei principi normativi richiamati.
  • In caso di contestazioni su natura dei compensi (retributivi vs rimborsi spese) è necessario un accertamento puntuale prima di determinare la decadenza dall'integrazione o la gravità disciplinare.

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