Sentenza n. 3051/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 17674 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di quattro dirigenti con profilo giuridico-amministrativo, nonché gli atti presupposti di riorganizzazione e di indizione della procedura
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il bando ANAC e gli atti presupposti. Con il primo motivo hanno dedotto l'incompetenza del Segretario Generale e la violazione degli artt. 24 e 25 del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ANAC, sostenendo che il bando fosse stato predisposto senza l'effettiva partecipazione istruttoria dell'Ufficio Risorse Umane e del relativo dirigente, con inversione procedimentale e insufficiente istruttoria. Con il secondo motivo hanno dedotto sviamento di potere, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, degli artt. 3 e 97 Cost., delle disposizioni regolamentari dell'ANAC e dei doveri di buona fede e correttezza, nonché disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Secondo gli appellanti, l'ANAC avrebbe modificato il numero dei posti e ristretto i requisiti di accesso, passando da una previsione generica del titolo di studio a quella delle sole lauree in giurisprudenza e scienze politiche, per assecondare le esigenze di alcuni funzionari interni e impedire la partecipazione degli appellanti. È stato inoltre dedotto un affidamento sulla bozza di bando precedentemente approvata dal Consiglio e la violazione del principio di valorizzazione delle professionalità interne. Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione del restringimento dei requisiti di partecipazione, ritenuta insufficiente, apodittica e non idonea a spiegare perché le due classi di laurea fossero necessarie e adeguate al profilo dirigenziale. È stata altresì proposta domanda di risarcimento in forma specifica per la perdita della chance di partecipare alla procedura e accedere alla qualifica dirigenziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il Segretario Generale disponesse, in base agli artt. 2, 16 e 17 del regolamento ANAC, di una competenza complessiva sull'avvio, sulla gestione e sulla conclusione dell'attività amministrativa dell'Autorità, inclusa quella propedeutica al reclutamento della dirigenza. Gli artt. 24, 25 e 26 del regolamento non attribuiscono al dirigente dell'Ufficio Risorse Umane il potere di adottare il bando, ma prevedono funzioni di collaborazione e supporto; dal verbale del Consiglio risultava inoltre che l'orientamento dell'Ufficio Risorse Umane era stato considerato. Il motivo è stato quindi respinto. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che fosse stata dimostrata una deviazione dell'azione amministrativa dalla sua funzione tipica. La modifica dei requisiti era collegata alla scelta di individuare un profilo dirigenziale specificamente giuridico-amministrativo, alla necessità di evitare contenziosi e all'esigenza di selezionare professionalità coerenti con le funzioni da svolgere. Non è stato provato un nesso causale tra la richiesta di differimento del precedente concorso formulata da altri dipendenti e il pregiudizio lamentato dagli appellanti. Quanto al terzo motivo, il giudice ha riconosciuto all'ANAC un'ampia discrezionalità nella definizione dei profili professionali e dei titoli di accesso, quale espressione di macro-organizzazione. Tale discrezionalità è sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, irragionevolezza o sproporzione, vizi non riscontrati nel caso concreto, essendo evidente l'affinità tra le lauree richieste e il profilo giuridico-amministrativo. È stato escluso anche il lamentato affidamento, poiché la bozza di bando non ancora pubblicata era un atto interno e non poteva ingenerare un affidamento tutelabile sulla partecipazione; l'amministrazione poteva modificarla fino alla pubblicazione del bando. La domanda risarcitoria non è stata accolta. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
«le linee fondamentali di organizzazione degli uffici»
La scelta dei profili professionali necessari all'amministrazione e la conseguente individuazione dei requisiti di accesso rientrano nella macro-organizzazione e nella discrezionalità amministrativa, nei limiti della ragionevolezza e della coerenza con le funzioni da svolgere.
art. 2, comma 4, Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento ANAC
«Al Segretario Generale, coadiuvato dai dirigenti, spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi [...] nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane»
Attribuisce al Segretario Generale la competenza generale all'adozione degli atti amministrativi e alla gestione organizzativa, anche in materia di reclutamento.
art. 16, commi 1 e 3, Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento ANAC
«Il Segretario Generale [...] garantisce l'attuazione dell'indirizzo e la gestione amministrativa»; «adotta, su indirizzo del Presidente e del Consiglio, gli atti di amministrazione e gestione necessari ad attuare le decisioni del Consiglio»
Radica nel Segretario Generale la competenza a tradurre le decisioni del Consiglio in atti di gestione amministrativa, compresi quelli propedeutici al reclutamento dirigenziale.
art. 17, comma 1, Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento ANAC
«Per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, il Segretario Generale può avvalersi del supporto di dirigenti di I e di II fascia»
Il supporto dei dirigenti è strumentale all'esercizio delle competenze del Segretario Generale e non comporta, di per sé, trasferimento della titolarità del potere.
art. 24, paragrafo 2, Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento ANAC
«Gli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione sono conferiti dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale»
La disposizione riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali e non attribuisce al dirigente dell'Ufficio Risorse Umane la competenza ad adottare il bando di concorso.
art. 25, comma 1, lettere a), c) e d), Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento ANAC
«I Dirigenti [...] coadiuvano il Presidente ed il Segretario Generale per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio»
Le funzioni dei dirigenti comprendono la direzione degli uffici e la collaborazione con gli organi di vertice, senza escludere la competenza gestionale generale del Segretario Generale.
art. 26, paragrafo 1, Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento ANAC
«Gli incarichi [...] e l'assegnazione agli Uffici [...] sono disposti con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario Generale»
Conferma il ruolo propositivo e gestionale del Segretario Generale nell'organizzazione e nel reclutamento del personale dirigenziale.
La motivazione del bando e della scelta dei requisiti è stata ritenuta sufficiente alla luce delle ragioni espresse dall'ANAC circa la coerenza del profilo giuridico-amministrativo con i titoli richiesti e la riduzione del rischio di contenzioso.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati quando la restrizione dei requisiti di partecipazione è coerente con il profilo professionale da ricoprire e non è illogica o sproporzionata.
Non è configurabile una violazione dell'affidamento e dei doveri di correttezza in relazione a una bozza di bando non pubblicata e ancora modificabile dall'amministrazione.
La domanda di risarcimento in forma specifica, collegata alla pretesa perdita della chance di partecipazione, non è stata accolta in quanto non è stata riconosciuta l'illegittimità degli atti contestati.
Massime di principio
- Il Segretario Generale di un'autorità amministrativa, quando il regolamento organizzativo gli attribuisce la gestione amministrativa e il potere di attuare gli indirizzi dell'organo collegiale, è competente ad adottare gli atti gestionali e organizzativi necessari al reclutamento del personale dirigenziale, anche quando si avvale del supporto degli uffici e dei dirigenti competenti per materia.
- La previsione regolamentare di funzioni di collaborazione e supporto in capo ai dirigenti degli uffici non comporta, in assenza di una specifica attribuzione normativa, il trasferimento della competenza ad adottare il bando o l'atto finale di gestione dal Segretario Generale al dirigente dell'ufficio interessato.
- La scelta dei profili professionali e dei titoli di studio richiesti per l'accesso a una procedura concorsuale rientra nella discrezionalità amministrativa e nella macro-organizzazione, purché i requisiti siano coerenti con la professionalità richiesta e non risultino manifestamente illogici, arbitrari, contraddittori, irragionevoli o sproporzionati.
- Lo sviamento di potere richiede la dimostrazione effettiva e comprovata della divergenza tra l'atto adottato e la sua funzione tipica; mere supposizioni, coincidenze temporali o indizi non adeguatamente corroborati non sono sufficienti a provare il perseguimento di una finalità privata o diversa da quella istituzionale.
- Una bozza di bando non ancora pubblicata, anche se approvata internamente da un organo dell'amministrazione, non determina un affidamento tutelabile dei potenziali candidati sulla sua partecipazione o sul mantenimento dei relativi requisiti, potendo essere modificata sino alla pubblicazione dell'atto definitivo.
- L'amministrazione può restringere i requisiti di partecipazione fino alla pubblicazione del bando per adeguarli a un profilo professionale più specifico, purché la scelta definitiva sia motivata e rispettosa dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità.
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