Cassazione Civile, Ordinanza n. 08196/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
L'agente aveva convenuto la preponente chiedendo, in relazione al rapporto di agenzia svolto per anni nella promozione e vendita di prodotti editoriali, il riconoscimento di ulteriori differenze provvigionali sui contratti di conversione con cambiamento di supporto, oltre a indennità di riscossione e FIRR. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la corte d'appello aveva poi escluso le differenze provvigionali ritenendo che la comunicazione del 13 novembre 2000 non avesse ridotto in peius il regime provvigionale originario ma avesse introdotto nuove opportunità di vendita, lasciando invariato il sistema delle provvigioni; inoltre aveva valorizzato l'ammissione dello stesso agente circa il fatto che le modifiche alle percentuali non alterassero il regime originario e la previsione dell'AEC Settore Industria che consentiva la modifica unilaterale mediante comunicazione scritta, con facoltà dell'agente di accettare o recedere. Nel ricorso per cassazione l'agente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dei canoni ermeneutici e dell'art. 2113 c.c., sostenendo che l'interpretazione della missiva del 13 novembre 2000 era sfornita di base processuale e che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere non modificato il regime delle provvigioni; con il secondo motivo ha denunciato motivazione incoerente ai sensi degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., richiamando decisioni di merito ritenute conformi alla propria tesi e assumendo l'illegittimità dell'aliquota dell'8% e dell'11%.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non specificava quali canoni ermeneutici fossero stati violati né spiegava la dedotta violazione dell'art. 2113 c.c., limitandosi in larga parte a riprodurre deposizioni testimoniali; inoltre non censurava tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva fondato il rigetto anche sull'ammissione dell'agente e sulla clausola dell'AEC che consentiva la modifica unilaterale del contratto. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non chiariva in che senso la motivazione fosse apparente, contrastante o incomprensibile, ma si limitava a contrapporre precedenti di merito relativi al diverso profilo sostanziale della disciplina applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sui canoni ermeneutici la cui violazione era dedotta, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi inidonea a fondare il motivo.
Il ricorrente lo ha invocato senza spiegare in che modo sarebbe stato violato; la Corte rileva la mancanza di specificità della censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo per violazione di legge; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per denunciare un vizio motivazionale, ma la Corte rileva che il ricorrente non spiega perché la motivazione sarebbe apparente o incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al preteso vizio di motivazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non ne dimostrava i presupposti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio processuale dedotto; il motivo è stato escluso per mancanza di specifica critica alla motivazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama il requisito di specificità del ricorso, ritenuto non rispettato.
Citato dal ricorrente nei richiami a precedenti di merito; la Corte osserva che tali richiami attengono al merito sostanziale e non scalfiscono la motivazione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non individua con precisione le norme asseritamente violate, non indica il modo della violazione e si risolve in una mera contrapposizione di letture del materiale probatorio.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerne il dispositivo, il ricorso deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile.
- La doglianza di motivazione apparente, perplessa o incoerente richiede di spiegare in concreto perché la motivazione non assolva alla funzione di giustificare la decisione; non basta richiamare precedenti di merito o opporre una diversa soluzione sostanziale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo in una revisione del merito probatorio mediante richiamo selettivo di deposizioni o documenti, se manca la chiara denuncia del vizio processuale o di violazione di legge.
- La clausola o comunicazione unilaterale del preponente deve essere apprezzata insieme alle ulteriori rationes della decisione, incluse le ammissioni della parte e le previsioni collettive applicabili, poiché l'omessa considerazione di tali autonome basi decisorie impedisce l'accoglimento del ricorso.
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