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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36782/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 2 dicembre 2009 con cui una società si era impegnata a svolgere attività estrattiva finalizzata alla realizzazione di un'area lacustre su fondo altrui e ad acquistare il materiale inerte ricavato, mentre la clausola 21.1 prevedeva il ripristino ambientale a richiesta del concedente, con addebito dei costi effettivi. Il concedente ha chiesto la risoluzione per mancata esecuzione di opere di sistemazione stradale, costruzione di una struttura muraria e completamento del ripristino ambientale, oltre al risarcimento; la società ha proposto domanda riconvenzionale per la risoluzione per inadempimento della controparte, per il risarcimento danni e per il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. In primo grado il tribunale aveva accolto la tesi della società; in appello sono state rigettate le domande di entrambe le parti, ritenendo che vi fosse inadempimento del concedente ma anche una condotta della società contraria a buona fede, con conseguente impossibilità di distinguere con precisione le reciproche responsabilità e rigetto delle domande risarcitorie. La società ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando: violazione degli artt. 1375, 1217, 1227 e 1460 c.c.; travisamento dei fatti; errata attribuzione alla società di obblighi di posizionamento delle boe galleggianti e di condotte "intimative ed esortative" verso la controparte; erronea applicazione del concorso del fatto del creditore e del mancato uso dell'ordinaria diligenza; illogica affermazione di un mutuo dissenso; omesso riconoscimento del compenso per le opere e forniture eseguite; censura sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili o infondati, ha confermato l'interpretazione del contratto e della clausola 21.1 in chiave funzionale, ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla violazione del dovere di buona fede e sull'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., ma ha accolto la doglianza relativa al mancato esame della domanda di pagamento del corrispettivo per le prestazioni già eseguite, rilevando che, rigettata la domanda di risoluzione, permaneva il vincolo contrattuale e l'interesse all'adempimento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo nei limiti della censura relativa al mancato riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite, ritenendo fondata tale doglianza perché, una volta rigettata la domanda di risoluzione, la domanda di pagamento del saldo non poteva essere automaticamente respinta e doveva essere riesaminata. Tutti gli altri motivi sono stati considerati, per una parte, inammissibili e, per la restante parte, infondati: in particolare la Corte ha confermato l'interpretazione del contratto offerta dai giudici di merito, la valutazione in ordine alla violazione della buona fede, l'esclusione del risarcimento del lucro cessante e la conclusione di rigetto delle domande risolutorie in presenza di reciproche condotte inadempienti non chiaramente distinguibili. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del contratto impone un dovere di solidarietà e di salvaguardia dell'interesse altrui; la sua violazione può integrare inadempimento anche a prescindere da specifici obblighi espressi.

  • art. 1217 c.c.

    "onera il debitore di un'obbligazione di fare dell'intimazione al creditore di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile"

    È richiamato per sostenere che il debitore deve attivarsi intimando al creditore di compiere gli atti necessari a rendere possibile la prestazione.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il danneggiato non ha diritto al risarcimento dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza; l'accertamento dell'evitabilità è valutazione di fatto del giudice di merito.

  • art. 1460, comma 2, c.c.

    L'eccezione di inadempimento è preclusa quando chi la solleva abbia tenuto una condotta contraria a buona fede.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    L'interpretazione del contratto deve muovere dal senso letterale delle parole, considerato però nell'intero contesto negoziale e alla luce della funzione pratica dell'accordo.

  • art. 1369 c.c.

    L'interpretazione deve essere funzionale e coerente con la causa concreta e con la ragione pratica perseguita dalle parti.

  • art. 1453 c.c.

    Il divieto di cumulare domanda di risoluzione e domanda di adempimento viene meno se la risoluzione è rigettata e il contratto resta efficace.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto all'applicazione dell'art. 1227 c.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i parametri di legittimità invocati per violazione di legge e omesso esame/travisamento dei fatti.

  • art. 1175 c.c.

    È richiamato insieme all'art. 1375 c.c. come canone di correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1453 c.c.

    Una volta respinta la risoluzione, riemerge l'interesse all'adempimento e quindi alla domanda di pagamento del corrispettivo.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il giudice deve partire dal testo letterale, ma deve coordinarlo con l'intero contesto negoziale e con la funzione economico-pratica dell'accordo; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura plausibile, occorrendo indicare specifiche regole ermeneutiche violate o un omesso esame decisivo.
  • La buona fede nell'esecuzione del contratto è un dovere giuridico autonomo che impone alle parti di cooperare per la realizzazione dell'interesse comune e di attivarsi, entro limiti di non apprezzabile sacrificio, per non frustrare il risultato utile del rapporto.
  • La mera inerzia o il mancato sollecito della controparte, quando sia richiesto dalla struttura del rapporto e dalla funzione del contratto, può integrare violazione della buona fede ed escludere la possibilità di opporre utilmente l'inadempimento altrui.
  • L'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. presuppone un accertamento di fatto sull'evitabilità del danno con l'ordinaria diligenza; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e, quando il creditore è rimasto inerte, il risarcimento può essere escluso per i pregiudizi che avrebbe potuto evitare con un'attività agevole o con un sacrificio economico contenuto.
  • In presenza di reciproche inadempienze, il giudice deve comparare il comportamento complessivo delle parti e la gravità causale delle rispettive violazioni; se non è possibile individuare con sufficiente certezza la causa determinante della dissoluzione del vincolo, non può dichiarare la risoluzione per inadempienze equivalenti, ma deve rigettare entrambe le domande risolutorie.
  • Il rigetto della domanda di risoluzione lascia in vita il contratto e rende nuovamente attuale la domanda di pagamento del corrispettivo per le prestazioni già eseguite, che non può essere respinta senza autonoma motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

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