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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34314/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione di gas tecnici e medicali, eseguito mediante recipienti/bombole di proprietà del somministrante, consegnate piene e da restituire vuote dopo l’uso. In primo grado e in appello erano state affrontate questioni sulla legittimazione delle parti, sulla genericità della domanda, sull’ammissibilità di mezzi istruttori disposti dal tribunale, sull’eventuale ausilio istruttorio del giudice tramite esibizione contabile e consulenza tecnica, nonché sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla prova della restituzione delle bombole. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla direzione del processo e dell’art. 175 c.p.c., lamentando una conduzione lacunosa del primo grado e l’errata sequenza delle attività processuali, con pregiudizio del diritto di difesa e del principio di parità delle armi; 2) inammissibilità dei mezzi di prova autorizzati e violazione degli artt. 210 e 191 ss. c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse disposto istruttorie senza sciogliere prima questioni pregiudiziali; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio, anche in relazione alle conclusioni mutevoli del consulente tecnico e al preteso soccorso istruttorio in favore della controparte; 4) motivazione illogica per omessa o errata valutazione di una lettera che, secondo la ricorrente, avrebbe dimostrato l’inesistenza di bombole della controparte in deposito presso di essa. Il ricorso incidentale della controparte era stato proposto in via condizionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo generico, confuso ed eterogeneo, oltre che comunque colpito dalla preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado; ha giudicato il secondo e il terzo motivo eccentrici perché rivolti sostanzialmente contro la sentenza di primo grado e non contro la decisione impugnata; ha ritenuto anche il quarto motivo inammissibile per effetto dell’art. 348-ter c.p.c. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alla rifusione delle spese in favore delle controparti e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare una cattiva direzione del processo; la Corte considera la censura generica e non autosufficiente.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta incerta definizione del thema decidendum; la Corte non entra nel merito per genericità della doglianza.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto chiarire le questioni pregiudiziali prima dell’istruttoria.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Evocato in relazione allo scambio delle memorie istruttorie; la Corte non esamina il merito per difetto di pertinenza rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della parità delle armi, senza che la Corte ne esamini il merito.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibili le censure che investono questioni già decise in modo conforme nei due gradi di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato impropriamente nei motivi, che la Corte considera non correttamente sussumibili nei paradigmi del giudizio di legittimità.

  • art. 210 c.p.c.

    Evocato in tema di esibizione di documenti; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza.

  • art. 191 c.p.c. e ss.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la consulenza tecnica; la Corte non esamina il merito della doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per denunciare l’errata ripartizione dell’onere della prova; la censura è ritenuta inammissibile perché non si confronta con la sentenza d’appello.

  • art. 81 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente nella contestazione sulla genericità della domanda e sulla legittimazione; la Corte non affronta il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    Citato nel corpo della motivazione come fondamento del raddoppio del contributo unificato, con riferimento all’insegnamento delle Sezioni Unite.

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    Richiamata quale precedente sulle condizioni per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata; i motivi che si risolvono nella critica della decisione di primo grado, senza investire la ratio della sentenza d’appello, sono inammissibili.
  • Quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado, opera la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. per le doglianze che mirano a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto già vagliato nei due gradi di merito.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, coerente e riconducibile a un paradigma dell’art. 360 c.p.c.; censure generiche, confuse o eterogenee non consentono il controllo di legittimità e sono inammissibili.
  • La deduzione di violazioni in tema di istruttoria, riparto dell’onere della prova e valutazione delle prove non è sufficiente se non si indica puntualmente come la sentenza di appello abbia errato nella ricostruzione giuridica o fattuale rilevante.
  • La denuncia di errata ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. richiede di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a contestare in astratto le modalità con cui il giudice ha gestito la consulenza tecnica o l’esibizione documentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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