Cassazione Civile, Ordinanza n. 04374/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio promosso da un autista contro il datore di lavoro per ottenere differenze retributive. In sede di rinvio la Corte d'appello ha riconosciuto al lavoratore: nulla per il preteso straordinario svolto dal lunedì al venerdì; la retribuzione per il lavoro svolto di sabato, quantificata tramite CTU; ulteriori somme incidendo su T.F.R., 13ª e 14ª mensilità. Il lavoratore ha proposto ricorso principale per cassazione con quattro motivi: i primi tre contestavano, cumulando vizi di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, il mancato riconoscimento del lavoro straordinario, del lavoro del sabato e degli ulteriori emolumenti; il quarto censurava la parziale compensazione delle spese e la liquidazione non effettuata secondo i valori medi tariffari. Gli eredi del datore di lavoro hanno proposto ricorso incidentale con due motivi, deducendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la disciplina del CCNL di settore e operare una compensazione impropria tra somme asseritamente già corrisposte in busta paga e il credito retributivo per il lavoro del sabato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale perché formulati in modo promiscuo, cumulado in modo non corretto vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., e perché le doglianze ex artt. 115, 116, 112 e 132 c.p.c. non integravano i rispettivi paradigmi di censura. Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che l'accoglimento solo parziale della domanda può giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese, e che non esiste un vincolo alla liquidazione dei compensi secondo i valori medi delle tariffe. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ribadito l'inammissibilità delle censure analoghe a quelle già esaminate, ha rilevato che la deduzione della violazione del CCNL non era specificamente autosufficiente quanto alla produzione del contratto collettivo, e ha osservato, in tema di compensazione impropria, che è comunque necessario che i fatti posti a base dei rispettivi crediti siano tempestivamente introdotti nel processo; nella specie non erano stati adeguatamente indicati i fatti che avrebbero reso indebite le maggiori somme erogate dal datore di lavoro. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo in caso di omessa pronuncia; non basta che il giudice non esamini tutte le deduzioni difensive o le richieste processuali se la decisione, anche implicitamente, vi è stata.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di decisione sulle prove; non basta contestare la valutazione delle prove già acquisite.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non è deducibile come tale la mera erronea valutazione del materiale probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
I motivi di ricorso devono essere specifici e riconducibili a uno dei singoli vizi tipizzati; è inammissibile la commistione indistinta di censure ex nn. 3, 4 e 5.
La regola delle spese segue la soccombenza, ma il giudice conserva il potere di liquidazione nei limiti previsti dalla legge e dalle tariffe.
L'accoglimento della domanda in misura ridotta può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese.
La compensazione impropria opera indipendentemente da domanda o eccezione, ma richiede che i fatti posti a base dei contrapposti crediti siano tempestivamente introdotti nel processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di cassazione.
art. 11 e 11 bis del CCNL Spedizionieri e Trasportatori merci
Il ricorrente incidentale invocava la disciplina collettiva per il trattamento delle ore lavorate, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione della produzione integrale del contratto e della sede in cui esso era reperibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare indistintamente violazioni di legge, nullità processuali e vizio motivazionale senza indicare con chiarezza quale errore sia riferito a ciascun paradigma di cui all'art. 360 c.p.c.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera valutazione delle prove: occorre allegare che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice abbia comunque statuito, anche implicitamente, sulla domanda o sull'eccezione.
- La nullità della sentenza per motivazione esiste solo in presenza di anomalie radicali della motivazione, non quando la motivazione sia semplicemente ritenuta insufficiente o non convincente.
- L'accoglimento solo parziale della domanda può legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.
- La compensazione impropria tra crediti e debiti delle parti presuppone che i fatti costitutivi delle rispettive poste siano tempestivamente entrati nel processo.
- La deduzione della violazione di un contratto collettivo in cassazione richiede specifica allegazione della sua produzione integrale e della sede processuale in cui il testo è rinvenibile.
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