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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18536/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da domande di alcuni lavoratori, già occupati presso un'appaltatrice poi colpita da procedura concorsuale, con cui chiedevano di essere inquadrati sin dall'assunzione nel livello retributivo C1 del CCNL Mobilità/Area Attività ferroviarie e di ottenere le differenze retributive conseguenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la committente, quale coobbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento delle somme dovute. In appello la committente aveva censurato sia profili processuali relativi alla gestione del giudizio dopo la dichiarazione di insolvenza dell'appaltatrice, sia il merito della pretesa retributiva, deducendo difetto di prova e di allegazione circa le mansioni svolte e i presupposti contrattuali per il passaggio dal livello C2 al livello C1. La Corte d'appello ha accolto il gravame nel merito e ha rigettato le domande dei lavoratori. In cassazione i lavoratori hanno proposto quattro motivi: 1) nullità/improcedibilità dell'appello per notificazione del ricorso in appello alla società appaltatrice anziché all'amministrazione straordinaria; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 3) violazione dell'art. 26 del CCNL Area Contrattuale AF per il diniego del passaggio di livello; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di lettere di assunzione e buste paga non contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la notifica dell'appello, al più viziata da nullità, era comunque eseguita da soggetto legittimato, era pervenuta al destinatario e non incideva sul diritto di difesa dei ricorrenti, i quali non avevano nemmeno impugnato la statuizione di improseguibilità resa in primo grado nei confronti dell'appaltatrice. Ha respinto il secondo motivo, osservando che l'appello della committente era specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e che i ricorrenti, in sostanza, replicavano nel merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva fondato il rigetto non solo sulla mancanza di prova, ma anzitutto sulla mancanza di specifica allegazione delle mansioni concretamente svolte, dei requisiti professionali e della loro continuità per cinque anni, richiesti dal CCNL per il passaggio da C2 a C1. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che i documenti evocati non erano decisivi rispetto ai requisiti ulteriori richiesti dalla clausola collettiva e che, comunque, la non contestazione rilevante ex art. 115 c.p.c. è apprezzamento riservato al giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della committente; sono state dichiarate irripetibili le spese della cooperativa in liquidazione coatta amministrativa; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come base della responsabilità solidale del committente per i crediti di lavoro dell'appaltatrice

  • art. 300 c.p.c.

    evocato in relazione alla mancata interruzione del giudizio per la dichiarazione di insolvenza dell'appaltatrice

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere specifica individuazione dei capi impugnati e delle doglianze, senza formule sacramentali ma con chiara parte argomentativa

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione rileva come relevatio ab onere probandi, ma la sua sussistenza e portata sono apprezzate dal giudice di merito

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per escludere l'interesse concreto e attuale ad impugnare un vizio processuale privo di ricadute sulla difesa

  • art. 15 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato nel primo motivo come norma sulla procedura di amministrazione straordinaria

  • art. 19 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato nel primo motivo come norma sulla procedura di amministrazione straordinaria

  • art. 32 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato nel primo motivo come norma sulla procedura di amministrazione straordinaria

  • art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003

    richiamato nel primo motivo in tema di amministrazione straordinaria

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di notificazioni

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di rinnovazione della notifica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale eseguita da soggetto legittimato e pervenuta nella casella del destinatario non è inesistente solo perché indirizzata in modo non perfettamente conforme al modello formale: in assenza di totale mancanza dell'atto o di elementi essenziali della notificazione, il vizio rientra al più nella nullità.
  • Per dedurre utilmente in cassazione un vizio processuale non basta lamentare l'irregolarità in astratto: occorre allegare e spiegare quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o quale ricaduta decisiva sulla decisione ne sia derivata.
  • L'impugnazione in appello è specifica quando consente di individuare chiaramente i capi contestati e le ragioni della censura, anche senza formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza; la critica resta ammissibile se confuta le rationes decidendi del primo giudice.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.
  • Quando un contratto collettivo subordina il passaggio di livello non solo all'anzianità ma anche allo svolgimento di determinate mansioni e al possesso di specifici requisiti professionali, il lavoratore deve allegare e provare tutti questi presupposti, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo.
  • Ai fini dell'art. 115 c.p.c., la non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è apprezzamento rimesso al giudice di merito e non può essere invocata in cassazione senza indicare con precisione gli atti da cui risulti la mancata contestazione.
  • L'interesse a impugnare una statuizione processuale manca quando il vizio denunciato non ha inciso sulla posizione sostanziale o difensiva del ricorrente e non ha avuto riflessi sulla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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