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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21434/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo meramente assertivo e privo di confronto con la motivazione della sentenza di appello, che peraltro risultava ampia e dettagliata sul solo profilo devoluto in cassazione, cioè il trattamento punitivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve. Nel ricorso ha dedotto, in termini generici, l'assenza di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il gravame non conteneva alcun effettivo confronto con la sentenza impugnata, non citava passaggi della motivazione e non sviluppava argomenti specifici; ha inoltre osservato che la decisione di appello era invece ampiamente motivata sui profili sanzionatori, con riferimento a recidiva, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, determinazione della pena e mancata sostituzione con pene detentive brevi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dal riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quale profilo della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente dal riferimento alla recidiva quale elemento valorizzato nella determinazione della pena.

  • art. 620 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo; la decisione è di inammissibilità del ricorso in cassazione e comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. secondo la prassi decisoria, ma nel testo non è richiamato.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in deduzioni meramente assertive, prive di specifici argomenti e senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve misurarsi con la ratio decidendi della decisione censurata: la mancanza di richiami a passaggi motivazionali o a singole argomentazioni del giudice di merito impedisce il vaglio di legittimità.
  • Quando la censura riguarda il trattamento sanzionatorio, il ricorso deve confrontarsi con gli specifici criteri valorizzati dal giudice di merito, come recidiva, attenuanti generiche, misura della pena e mancata sostituzione della pena detentiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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