Cassazione Penale, Ordinanza n. 14159/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità. L'unico motivo dedotto riguardava la concreta dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente contestava lo scostamento dal minimo edittale e la mancata concessione del beneficio, sostenendo in sostanza che la pena fosse eccessiva e che vi fossero elementi favorevoli alla mitigazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché manifestamente infondata, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per vizi logici o giuridici, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente in relazione ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p., alla capacità a delinquere desunta dalla natura della sostanza e ai precedenti dell'imputato, escludendo in modo non illogico le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, reputando corretta e sufficiente la motivazione del giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per il reato di detenzione/spaccio di sostanza stupefacente in lieve entità, per il quale l'imputato era stato condannato in appello
criterio per la determinazione della pena entro i limiti edittali, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche
le attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo in base allo stato di incensuratezza; è legittimo il diniego in assenza di elementi positivi
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La determinazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito e in cassazione non può essere chiesta una nuova valutazione di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio, salvo illogicità o violazione dei criteri legali.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motivi, anche sinteticamente, l'assenza di elementi positivi valorizzando uno o più fattori indicati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che emerga un elemento prevalente idoneo a fondare il giudizio.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza da solo non è sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche; il giudice può negarle se non risultano circostanze favorevoli ulteriori.
- La motivazione sulla pena e sulle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti, compresi i precedenti penali e le modalità del fatto.
Come è indicizzato
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