Cassazione Civile, Ordinanza n. 17338/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del consorzio di ottenere il pagamento di contributi consortili relativi agli esercizi dal 2003/2004 al 2010/2011, per spese di gestione di beni e servizi comuni a tutte le unità abitative servite dal consorzio (lavori stradali, illuminazione pubblica, distribuzione idrica, prevenzione incendi, disinfestazione, guardiania e manutenzione delle strutture). In primo grado il proprietario era stato condannato solo per una parte degli importi, mentre per le annualità successive la domanda era stata respinta per effetto del suo recesso dal consorzio. In appello, invece, il consorzio otteneva la riforma della decisione e la condanna dell'ex consorziato al pagamento dell'intera somma richiesta, sul presupposto che il recesso non facesse venir meno l'obbligo di contribuzione alle spese relative ai beni e servizi comuni, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 1118, secondo comma, c.c. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 1118, secondo comma, c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le opere di urbanizzazione erano state ultimate e cedute gratuitamente al comune e che, quindi, non esistevano beni comuni idonei a giustificare l'obbligo contributivo; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i contributi erano stati quantificati sulla base di bilanci assembleari non opponibili al receduto e non più contestabili da lui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non investisse un errore di diritto, ma contestasse la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sull'esistenza di beni e servizi comuni gestiti dal consorzio; ha ricordato che la violazione di legge può essere dedotta solo assumendo come intatto l'accertamento di fatto del giudice di merito, mentre la revisione di tale accertamento è riservata a quest'ultimo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la decisione di merito non si fondava sull'efficacia vincolante dei bilanci assembleari, bensì sul fatto che i costi per la gestione dei servizi comuni non erano stati specificamente contestati in giudizio; pertanto la censura non aggrediva la ratio decidendi. È stata inoltre ritenuta non esaminabile in cassazione la nuova questione relativa alla mancata fruizione di alcuni servizi o alla contrarietà del ricorrente al loro svolgimento, perché non risultava trattata in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di permanenza dell'obbligo di contribuzione alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni è stato richiamato in via analogica per sostenere che il recesso dal consorzio non elimina, di per sé, l'obbligo di partecipare alle spese di gestione di beni e servizi comuni.
La norma sull'onere della prova è stata evocata, ma la Corte ha chiarito che la decisione impugnata si fondava sulla mancata specifica contestazione dei costi allegati, non su una erronea ripartizione dell'onere probatorio.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se muove dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se invece mira a rimettere in discussione quel medesimo accertamento, la doglianza investe la quaestio facti ed è inammissibile.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per introdurre questioni di merito non esaminate dal giudice di appello.
- Se la decisione di merito si fonda sulla mancata specifica contestazione di costi o fatti allegati dalla controparte, il ricorso per cassazione deve colpire questa ratio decidendi; è inammissibile il motivo che si limiti a contestare un diverso fondamento, come l'opponibilità di bilanci o delibere non decisivi per la motivazione effettiva.
- In un consorzio di urbanizzazione, il recesso del singolo aderente non esclude automaticamente l'obbligo di contribuire alle spese di gestione di beni e servizi comuni, quando tali costi riguardino utilità collettive ancora gestite dal consorzio.
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