Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26362/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società munita di titolo esecutivo contro una debitrice ha pignorato presso una compagnia assicuratrice il preteso credito della debitrice verso l'assicuratore, credito collegato a una polizza di responsabilità civile. Nel giudizio esecutivo il terzo ha reso dichiarazione negativa, poi contestata. Il giudice dell'esecuzione ha escluso l'esistenza di un debito dell'assicuratore verso l'esecutata. L'opponente ha sostenuto che dalla sentenza resa contro la debitrice e dalla dichiarazione del terzo emergessero l'esistenza della polizza e la perdurante operatività della garanzia. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 1917 c.c., assumendo che l'obbligo dell'assicuratore deriva dalla polizza e non dalla sentenza contro l'assicurato, e che il credito assicurativo sarebbe pignorabile; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 112 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse considerato contestata l'operatività della polizza, invertito l'onere della prova e omesso di valorizzare fatti non specificamente contestati, ritenendo invece che spettasse al terzo provare l'estinzione o l'insussistenza del debito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo eccentrico rispetto alla ratio decidendi, perché il tribunale non aveva negato in astratto la pignorabilità del credito assicurativo né aveva affermato che esso sorgesse dalla sentenza, ma aveva deciso che la ricorrente non aveva provato gli elementi costitutivi del credito vantato verso il terzo: la sentenza azionata non vincolava l'assicuratore, la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non conteneva alcun riconoscimento di debito e la polizza non era stata prodotta ed era comunque insufficiente, da sola, a dimostrare la responsabilità civile coperta. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché carente di specificità e autosufficienza, non indicando adeguatamente sede e contenuto delle allegazioni e delle difese, e perché fondato su una lettura errata della sentenza impugnata: il tribunale non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva correttamente richiesto alla creditrice di provare la sussistenza del credito pignorato, inclusa l'operatività della garanzia assicurativa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 1917 c.c.

    L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile è distinta da quella risarcitoria dell'assicurato e non deriva dalla sentenza resa contro quest'ultimo, ma dal contratto di assicurazione e dalla sussistenza dei presupposti di operatività della garanzia.

  • art. 547 c.p.c.

    La dichiarazione del terzo, se accompagnata da riserve ed eccezioni e da un espresso diniego di riconoscimento, non equivale a confessione dell'esistenza del debito del terzo pignorato.

  • art. 549 c.p.c.

    Nel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo il giudice verifica l'esistenza del credito pignorato sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte procedente.

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per opporsi all'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione, ma il ricorso in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per far valere un credito pignorato deve provarne i fatti costitutivi; se l'operatività della garanzia è contestata, non può pretendersi che sia il terzo a dimostrare l'inesistenza del debito senza che l'attore abbia prima provato il titolo e la copertura.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della mancata contestazione richiede specifica indicazione delle allegazioni, dei passaggi difensivi e delle sedi processuali, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata se il giudice si limita a decidere sulla prova del credito azionato.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancata indicazione delle allegazioni e degli atti rilevanti rende la censura inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi di un credito verso l'assicuratore, il creditore procedente deve provare non solo l'esistenza formale della polizza, ma anche gli elementi che rendono attuale e operativa l'obbligazione di indennizzo; la mera polizza non basta a dimostrare il credito pignorato.
  • La sentenza pronunciata contro l'assicurato non prova, di per sé, l'obbligo dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato o del terzo creditore, quando l'assicuratore non abbia partecipato a quel giudizio e non sia stata allegata o provata una domanda di garanzia o altra fonte idonea a fondare il debito verso il terzo.
  • La dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. che contenga riserve, eccezioni e un espresso diniego di riconoscimento non equivale a riconoscimento del debito e non esonera il creditore dall'onere di provare il credito pignorato.
  • In cassazione, la censura che presuppone una diversa ricostruzione del merito o della portata delle difese del terzo è inammissibile se non è sorretta da puntuale specificazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti.
  • Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice, in presenza di contestazione dell'operatività della garanzia, richiede al creditore procedente di dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziRC autoOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.