Cassazione Civile, Ordinanza n. 30289/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condomino ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso decisioni di merito relative all'addebito delle spese dell'impianto di riscaldamento centralizzato. La controversia originaria riguardava il distacco o mancato allaccio della sua unità immobiliare dall'impianto termico condominiale, la legittimità della delibera assembleare che gli aveva imputato le spese di gestione e la questione se egli avesse provato che dal mancato collegamento non derivassero squilibri termici o aggravi di spesa per gli altri condomini. Nel ricorso per revocazione il ricorrente ha dedotto: 1) un preteso contrasto con una successiva sentenza tra le stesse parti, sostenendo che per alcune annualità non dovesse nulla mentre per altre venisse comunque tenuto al pagamento; 2) un errore di fatto dell'ordinanza revocanda, perché questa avrebbe affermato l'assenza di prova circa l'inesistenza di conseguenze pregiudizievoli del mancato allaccio, mentre una CTU del 21 gennaio 2010 avrebbe già accertato l'assenza di anomalie o malfunzionamenti dell'impianto. Il ricorso mirava quindi a far valere un supposto errore percettivo e, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione delle prove e il merito della decisione precedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i due motivi dedotti non integrassero l'errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c., perché il primo tendeva sostanzialmente a denunciare una contrarietà rispetto a una precedente sentenza tra le stesse parti e comunque presupponeva una diversità degli accertamenti di fatto nei due giudizi; il secondo non riguardava un mero errore percettivo, ma contestava la valutazione di una prova tecnica e quindi un errore di giudizio, non deducibile in revocazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Cassazione è ammessa solo nei limiti rigorosi dell'errore di fatto revocatorio; non può essere utilizzata per contestare valutazioni di merito o ricostruzioni giuridiche della precedente decisione.
Consente la trattazione in camera di consiglio nei casi in cui il relatore ravvisi l'inammissibilità del ricorso.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione del fatto, risultante da un contrasto tra la decisione e gli atti, non in un errore di valutazione o di giudizio.
Nel regime anteriore alla riforma del 2012, il condomino poteva distaccarsi dall'impianto centralizzato, ma doveva provare che il distacco non comportasse aggravio di gestione o squilibri termici.
art. 10 regolamento condominiale
Richiamato come base dell'accollo delle spese di gestione dell'impianto al condomino interessato, ma la Corte valorizza soprattutto il difetto di prova dei presupposti per escludere la partecipazione alle spese.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Introduce l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il raddoppio del contributo unificato nei casi di inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato nel ricorso originario tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di una autonoma decisione nel giudizio di revocazione.
Richiamato nel ricorso originario tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nel giudizio di revocazione.
Richiamato nel ricorso originario tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nel giudizio di revocazione.
Richiamato nel ricorso originario tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nel giudizio di revocazione.
Richiamato nel ricorso originario tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nel giudizio di revocazione.
Richiamato nel ricorso originario tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nel giudizio di revocazione.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione si fondi sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti, e non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione giuridica del caso.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere meramente percettivo, emergere dagli atti interni al giudizio di legittimità e incidere in modo autonomo e diretto sulla decisione impugnata.
- Non è utilizzabile il rimedio revocatorio per introdurre censure che, sotto l'apparenza dell'errore di fatto, mirano a riproporre il merito della controversia o a denunciare un error in iudicando.
- In materia di distacco dal riscaldamento centralizzato, nel regime anteriore alla riforma del 2012, il condomino che intenda sottrarsi alle spese deve provare che dal distacco non derivino aggravio di gestione o squilibri termici per gli altri partecipanti.
- Se il condomino non dimostra i presupposti tecnici che consentono di escludere la partecipazione alle spese di gestione dell'impianto centralizzato, la delibera che gli addebita tali costi resta legittima.
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