Cassazione Civile, Ordinanza n. 31311/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato davanti al giudice amministrativo il provvedimento con cui l'Autorità le aveva irrogato una sanzione amministrativa per la partecipazione, insieme ad altre imprese del settore, a una presunta intesa restrittiva della concorrenza nell'ambito di gare pubbliche per servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare indette da aziende sanitarie regionali. Il TAR aveva annullato la sanzione, ma il Consiglio di Stato, in appello dell'Autorità, aveva riformato la decisione e ripristinato la sanzione. In Cassazione la società ha dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come diniego o rifiuto di giurisdizione ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost., lamentando che il Consiglio di Stato non avrebbe esercitato un sindacato pieno e completo, soprattutto sotto il profilo istruttorio, sui fatti posti a base del provvedimento sanzionatorio. Secondo la ricorrente, il giudice amministrativo si sarebbe limitato ad aderire apoditticamente alla ricostruzione dell'Autorità, senza verificare la congruità e la veridicità degli elementi probatori e senza considerare adeguatamente la razionalità economica delle condotte, l'irrilevanza di taluni dati di gara, l'asserita influenza sul modello della procedura e l'assenza di un effettivo accertamento dell'infungibilità del servizio. Con memoria ha inoltre chiesto, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità tra il limite interno del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione e il diritto UE alla tutela giurisdizionale effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un vero e proprio difetto assoluto o relativo di giurisdizione, né uno sconfinamento del Consiglio di Stato nei limiti esterni della giurisdizione, ma contestassero piuttosto il modo in cui il giudice amministrativo aveva esercitato il proprio sindacato di legittimità sui provvedimenti dell'AGCM, cioè profili interni di valutazione dei fatti, della prova e della motivazione. La Corte ha affermato che tali censure, anche se formulate come lesione della tutela giurisdizionale piena ed effettiva o come violazione del diritto UE, restano errori in iudicando o in procedendo e non integrano eccesso di potere giurisdizionale. Ha inoltre escluso la rilevanza del rinvio pregiudiziale richiesto, osservando che la controversia non poneva un problema di interpretazione del diritto dell'Unione, ma solo di applicazione concreta da parte del giudice amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'AGCM ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
richiamato come base del divieto di intese restrittive della concorrenza e della sanzione antitrust impugnata
richiamato quale norma interna che attribuisce all'AGCM il compito di accertare e sanzionare le intese anticoncorrenziali
richiamato per gli abusi di posizione dominante, nel quadro delle competenze dell'Autorità
art. 7, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3
indicato come norma che attribuisce efficacia vincolante al provvedimento antitrust nei giudizi civili risarcitori
richiamato come fondamento del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 111, comma 8, Cost.
interpretato in senso restrittivo: il controllo della Cassazione riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione, non gli errores in iudicando o in procedendo
richiamato nel quadro del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio di Stato
artt. 24 e 113 Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della pretesa tutela giurisdizionale piena ed effettiva
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di pieno sindacato giurisdizionale
art. 47 CDFUE
richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva
richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi del processo amministrativo e alla tutela piena ed effettiva
art. 267 TFUE
la Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione prospettata non attiene all'interpretazione del diritto UE ma alla concreta applicazione al caso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando sia dedotto un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione, cioè uno sconfinamento nei poteri riservati ad altri soggetti o un arretramento rispetto alla cognizione giurisdizionale; non è invece utilizzabile per censurare errori di diritto, di prova o di motivazione.
- La denuncia di mancato esercizio di una "full jurisdiction" da parte del giudice amministrativo, quando in realtà investe il modo concreto di valutare i fatti e la prova, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, ma attiene ai limiti interni della giurisdizione.
- Nel sindacato sui provvedimenti sanzionatori dell'AGCM, il giudice amministrativo deve verificare direttamente i fatti e può estendere il controllo ai profili tecnici; tuttavia, quando vi siano valutazioni opinabili, il controllo resta esterno alla sostituzione del giudizio dell'Autorità e si arresta alla verifica di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione.
- In materia antitrust, la prova della pratica concordata può desumersi da un insieme di indizi e coincidenze valutati complessivamente; il parallelismo dei comportamenti è significativo solo se la concertazione rappresenti l'unica spiegazione plausibile, tenuto conto del contesto economico e del mercato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non può essere richiesto per rimettere alla Corte UE la decisione sull'oggetto della controversia o per contestare la concreta applicazione del diritto UE da parte del giudice nazionale; esso serve soltanto a chiarire l'interpretazione della norma europea rilevante.
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