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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34597/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta da due fratelli nei confronti della sorella, nominata amministratrice di sostegno del padre, per ottenere la condanna alla restituzione delle somme che si assumevano indebitamente percepite o distratte durante l’esercizio dell’incarico, quantificate in circa 57.000 euro. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello, invece, ha riformato la decisione e ha condannato la convenuta al pagamento di 41.796,88 euro oltre interessi e alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro censure: 1) violazione dell’art. 350, comma 3, c.p.c. per asserita mancata verifica della regolarità della notifica dell’atto di appello; 2) motivazione apparente e incomprensibile nella dichiarazione di contumacia; 3) violazione dell’art. 324 c.p.c. per aver proseguito il giudizio nonostante l’asserita inesistenza della notificazione dell’atto di citazione in appello; 4) violazione degli artt. 169, comma 2, 190 e 115 c.p.c. per l’acquisizione del fascicolo di parte degli appellati, non riconsegnato nei termini, in asserita violazione del principio dispositivo e senza deduzione di involontarietà dell’inosservanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che la notificazione dell’atto di appello e quella del ricorso per cassazione, pur effettuate in luoghi diversi da quelli corretti, fossero nulle e non inesistenti perché eseguite in luoghi aventi un collegamento astratto con i destinatari; tuttavia la nullità è stata ritenuta inidonea a salvare l’impugnazione, poiché al momento della notifica del ricorso era già decorso il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. La Corte ha escluso anche l’applicazione dell’art. 327, comma 2, c.p.c., non essendo stata provata l’effettiva ignoranza incolpevole della pendenza dell’appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 350, comma 3, c.p.c.

    invocato per contestare la dichiarazione di contumacia e la verifica della notifica dell’appello; la Corte non ne ravvisa la violazione sostanziale, ritenendo rituale la declaratoria di contumacia in base agli esiti della notificazione postale.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in difetto di valida notificazione dell’appello, il giudizio non potesse proseguire; la censura è superata dalla qualificazione della notifica come nulla e non inesistente.

  • art. 169, comma 2, c.p.c.

    richiamato per contestare l’acquisizione del fascicolo di parte non restituito nei termini; la doglianza non incide sulla decisione, essendo il ricorso comunque tardivo.

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di acquisizione del fascicolo di parte; non assume rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione del principio dispositivo delle prove; la censura resta assorbita dall’inammissibilità per tardività.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    termine semestrale per proporre impugnazione in mancanza di notificazione della sentenza; la Corte lo applica per affermare la tardività del ricorso.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    non applicabile nel caso concreto perché non è stata provata l’effettiva ignoranza incolpevole della pendenza del giudizio di appello.

  • art. 156 c.p.c.

    la sanatoria della nullità della notificazione opera solo se l’atto raggiunge lo scopo di portare a conoscenza della controparte la pretesa e non può impedire la decadenza già maturata.

  • art. 8, L. n. 890 del 1982

    richiamato per affermare che, in caso di notificazione postale, ai fini della ritualità è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito, non anche della sua ricezione.

  • art. 2700 c.c.

    la relata di notifica e l’avviso di ricevimento hanno natura di atto pubblico e fanno fede sino a querela di falso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione dell’atto di impugnazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto ma comunque astrattamente collegato al destinatario è nulla e non inesistente; la nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo o per costituzione dell’intimato.
  • La sanatoria della nullità della notificazione non può comunque elidere una decadenza già maturata: se il termine per impugnare è scaduto, la rinnovazione o la costituzione non rendono tempestivo l’atto.
  • L’invocazione della contumacia involontaria ai fini dell’applicazione del termine lungo di impugnazione richiede la prova dell’effettiva e incolpevole ignoranza del processo; tale prova non può desumersi solo dalla contestazione della notifica.
  • Nella notificazione a mezzo posta, la ritualità può essere provata mediante la spedizione della raccomandata di avviso di deposito; l’avviso di ricevimento e la relata fanno fede sino a querela di falso.
  • Quando l’impugnazione è tardiva, i motivi che investono vizi della notifica dell’atto introduttivo o profili di merito del precedente grado restano inidonei a evitare la declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullitàGiudicato

Testo integrale

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