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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05514/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente regionale aveva chiesto il riconoscimento, in via economica, della perequazione del proprio trattamento di anzianità sulla base di norme regionali abruzzesi che avevano esteso ai dipendenti della Regione un criterio di allineamento retributivo rispetto ad altri colleghi provenienti da altre amministrazioni. Dopo una prima fase contenziosa terminata con un precedente della Cassazione sfavorevole al lavoratore, il dipendente ha promosso un nuovo giudizio chiedendo la condanna della Regione al pagamento di somme retributive. In cassazione ha dedotto la violazione delle norme regionali richiamate, degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e di norme costituzionali, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità non avrebbe eliminato gli effetti per i rapporti sorti prima della pronuncia; ha inoltre sostenuto che la disciplina avesse introdotto solo un criterio automatico di riconoscimento, che il comma 2-ter sarebbe sopravvissuto e che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente, con lesione del suo legittimo affidamento e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il precedente giudicato della Cassazione n. 20462/2015, che aveva già rigettato nel merito una domanda sostanzialmente identica fondata sulla stessa disciplina regionale, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 211/2014 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui introduceva il comma 2-bis. Secondo la Corte, quel giudicato preclude ogni ulteriore pretesa basata sulla medesima base normativa; non poteva quindi dirsi sorto un diritto soggettivo perfetto in capo al dipendente, né poteva invocarsi un affidamento tutelabile su una norma dichiarata incostituzionale e mai applicata dalla Regione. La Corte ha anche escluso che il comma 2-ter potesse autonomamente fondare la pretesa, essendo strumentale al comma 2-bis. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, L.R. Abruzzo n. 118/1998

    introdotto dall'art. 43 della L.R. Abruzzo n. 6/2005

    la norma regionale era posta a fondamento della richiesta di perequazione retributiva, ma non poteva più sostenere la pretesa dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale e il successivo giudicato di legittimità.

  • art. 43, L.R. Abruzzo n. 6/2005

    come sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16/2008

    è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui introduceva il comma 2-bis nell'art. 1 della L.R. n. 118/1998, perché incidente sul trattamento economico dei dipendenti regionali e quindi sulla materia dell'ordinamento civile riservata allo Stato.

  • art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16/2008

    modificativo del comma 2-bis

    la modifica regionale non è stata idonea a superare il vizio di incostituzionalità della disciplina perequativa.

  • art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    la Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  • artt. 112, 113 e 132 c.p.c.

    sono stati invocati dal ricorrente per denunciare vizi della motivazione e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha escluso l'assorbente rilievo delle doglianze per effetto del giudicato e dell'assenza di un diritto azionabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme alle norme processuali, senza che la censura sia stata ritenuta idonea a superare il giudicato esterno.

  • artt. 13, 15, 24 e 111, comma 6, Cost.

    invocati dal ricorrente a sostegno delle censure, ma ritenuti non decisivi rispetto alla preclusione derivante dal precedente giudicato e all'illegittimità della base normativa della domanda.

  • sentenza Corte cost. n. 211/2014

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale nella parte in cui introduceva il comma 2-bis, con conseguente impossibilità di fondare su di essa un diritto alla perequazione retributiva.

  • sentenza Cass. n. 20462/2015

    ha già deciso nel merito una controversia identica, rigettando la domanda del medesimo lavoratore; il relativo giudicato preclude nuove domande basate sulla stessa norma regionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovuto.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può derivare dalla preclusione del giudicato formatosi su una precedente decisione di legittimità che abbia già definito nel merito una domanda sostanzialmente identica fondata sulla medesima base normativa.
  • Una pretesa economica del dipendente pubblico non può essere utilmente fondata su una norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte che incide su materia riservata alla competenza legislativa statale, quale l'ordinamento civile.
  • Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile su un trattamento economico che non sia mai stato validamente applicato dall'ente e che sia stato espunto per effetto di una pronuncia di incostituzionalità; l'affidamento richiede una base normativa valida e una concreta ingenerazione della confidence.
  • Quando la disposizione invocata per la quantificazione del credito sia strumentale a un'altra norma già caducata, la sua sopravvivenza formale non basta a fondare autonomamente il diritto se manca il presupposto sostanziale della pretesa.
  • Le censure di vizio motivazionale o di violazione di norme processuali non possono superare l'effetto preclusivo del giudicato esterno né supplire all'assenza di un diritto sostanziale ormai definitivamente negato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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