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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17896/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di crediti di lavoro proposta da un ex dirigente di una società già in amministrazione straordinaria e poi fallita. Il lavoratore chiedeva l'ammissione in prededuzione e/o con privilegio dei crediti maturati dopo la dichiarazione di insolvenza fino al licenziamento, nonché dei crediti conseguenti all'asserita illegittimità del licenziamento intimato dai commissari straordinari. In un precedente giudizio la domanda era stata respinta; la causa era stata poi riassunta a seguito di cassazione con rinvio. Il tribunale, in sede di rinvio, ha ammesso solo i crediti retributivi maturati nel periodo indicato, escludendo interessi e rivalutazione perché non espressamente richiesti, e ha negato invece i crediti derivanti dal licenziamento, ritenendo formato un giudicato endofallimentare sulla giusta causa del recesso. Il lavoratore ricorre in cassazione deducendo: violazione delle norme su acquiescenza, giudicato, onere della prova e licenziamento (sostenendo che non vi fosse alcun giudicato interno sulla giusta causa e che la sentenza del giudice del lavoro, nel frattempo divenuta definitiva, avesse accertato l'illegittimità del licenziamento); omesso esame di fatti decisivi e travisamento della decisione lavoristica; violazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c. per il mancato riconoscimento d'ufficio di interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro. La procedura resiste e propone ricorso incidentale, lamentando soprattutto l'ammissibilità della domanda nel giudizio riassunto anziché la necessità di nuova insinuazione al passivo del fallimento, oltre a contestare la non contestazione e l'efficacia del giudicato formatosi su altra domanda tempestiva.

La decisione

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale del lavoratore e cassa il decreto impugnato, rinviando al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione. Ritiene fondati i motivi relativi alla pretesa formazione di un giudicato endofallimentare sulla giusta causa del licenziamento e alla mancata attribuzione di interessi e rivalutazione, osservando che non vi era stata una precedente statuizione idonea a precludere il riesame della legittimità del recesso e che la rivalutazione dei crediti di lavoro deve essere riconosciuta d'ufficio, salvo già intervenuto giudicato sulla questione. Dichiara inammissibili i primi quattro motivi del ricorso incidentale, perché la precedente cassazione aveva riguardato il fallimento e la procedura non aveva partecipato al giudizio di cassazione, con conseguente preclusione a nuove eccezioni nel rinvio; inoltre i motivi sulla contestazione dei crediti sono ritenuti generici e non autosufficienti. Restano assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e il quinto del ricorso incidentale, con rinvio anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La nozione di parte della sentenza rilevante ai fini del giudicato interno comprende solo le statuizioni minime; l'impugnazione di uno degli elementi della statuizione riapre il riesame dell'intera questione che essa identifica.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato opera solo se vi sia una statuizione effettivamente formata sulla questione; in mancanza, non può essere opposto come preclusione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato con riguardo al riparto dell'onere della prova dell'inadempimento nel rapporto di lavoro; la Corte osserva che il precedente accertamento del primo giudice non integrava un giudicato sulla legittimità del licenziamento.

  • art. 5 l. n. 604 del 1966

    È evocato dal ricorrente per contestare la legittimità del licenziamento e il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2119 c.c.

    È evocato in relazione alla giusta causa di licenziamento.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Gli accessori dei crediti di lavoro, quali interessi e rivalutazione, devono essere riconosciuti d'ufficio, salvo che sulla questione sia già intervenuto giudicato o acquiescenza.

  • art. 1460 c.c.

    La Corte rileva che l'originario rigetto non era stato fondato su una valida eccezione di inadempimento della procedura.

  • art. 305 c.p.c.

    È richiamato dalla procedura per eccepire la tardività della riassunzione, eccezione poi disattesa dal tribunale.

  • art. 2751 bis, comma 1, n. 1 c.c.

    È la base del privilegio riconosciuto ai crediti di lavoro ammessi al passivo.

  • art. 93 l.f.

    È richiamato dalla procedura per sostenere la necessità di una nuova insinuazione al passivo del fallimento.

  • art. 31, comma 2, d.lgs. n. 270 del 1999

    È richiamato dalla procedura nel sostenere la necessità di riproporre la domanda nel fallimento dopo la conversione dall'amministrazione straordinaria.

  • art. 101 l.f.

    È richiamato dalla procedura in tema di insinuazione tardiva e verifica del passivo.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per censurare la valutazione della non contestazione dei crediti.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per contestare l'apprezzamento delle prove e della mancata contestazione da parte del tribunale.

Massime di principio

  • Il giudicato interno o endofallimentare sulla legittimità del licenziamento non può essere affermato in modo apodittico: occorre individuare una precedente statuizione effettiva e autonoma sulla stessa questione, mentre la semplice valutazione incidentale di un profilo dell'inadempimento non basta a precludere il riesame.
  • Quando la precedente cassazione ha escluso che vi fosse stato un accertamento sulla giusta causa del recesso, il giudice di rinvio non può trasformare quell'assenza in un giudicato preclusivo, specie se il lavoratore ha mantenuto costante la contestazione della legittimità del licenziamento.
  • Nei crediti di lavoro, interessi e rivalutazione monetaria hanno natura accessoria e devono essere riconosciuti d'ufficio dal giudice, salvo che su tali accessori sia già intervenuto un giudicato o una non contestazione idonea a precluderne il rilievo officioso.
  • Nel giudizio di cassazione e nel successivo rinvio, la parte che intende introdurre nuove eccezioni di rito o di merito deve aver partecipato al precedente giudizio di legittimità; in difetto, le nuove eccezioni risultano inammissibili.
  • La contestazione dei crediti nello stato passivo deve essere specifica: una difesa che attenga non alla debenza intrinseca delle somme ma a una diversa causa estintiva o impeditiva non equivale, di per sé, a contestazione dell'an e del quantum in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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